Addetti antincendio, a norma degli articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, sono i lavoratori che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori. Questi svolgono la loro funzione in coordinamento con i responsabili di primo soccorso.
Responsabile della nomina e della formazione del personale antincendio è il Datore di Lavoro. Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 18 del Decreto 81/08 sulla sicurezza antincendio deve:
- designare i lavoratori che faranno parte della squadra di emergenza e di lotta agli incendi,
- informare i lavoratori dei rischi legati agli incendi, presenti nei luoghi di lavoro,
- adottare le misure necessarie per permettere la gestione migliore delle emergenze,
- nominare l’addetto antincendio occupandosi, tra le altre cose, della sua formazione.
I compiti specifici dei dipendenti addetti al contrasto incendio sono:
- collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, presenti nei luoghi di lavoro,
- proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati,
verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione dei luoghi di lavoro, - occuparsi della realizzazione delle misure di segnalazione del rischio d’incendio,
- assicurarsi dell’estinzione degli incendi, in collaborazione con i vigili del fuoco,
- assicurarsi della buona funzionalità dei sistemi di protezione personale antincendio.
La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro ha previsto che la formazione degli addetti antincendio debba essere strutturata in base al rischio di incendio presente nell’impresa, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico (art. 18 del D.lgs. 81/08 e l’Allegato VII del D.M. 10/1998). Si hanno cosi le seguenti tipologie di formazione antincendio:
- formazione per imprese con rischio basso di 4 ore
- formazione per imprese con rischio medio di 8 ore
- formazione per imprese con rischio alto di 16 ore