Chi deve conservare l’attestazione di avvenuta formazione del lavoratore?

È noto che l’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata al fine di certificare il rispetto gli adempimenti formativi in Salute e Sicurezza sul Lavoro. Infatti tramite l’attestato è possibile dimostrare di aver svolto e formato i lavoratori ai rischi presenti in azienda e sulla loro prevenzione.

Ad esempio, in caso di ispezione degli organi di controllo o autorità competenti, esibire l’attestazione dell’avvenuta formazione fornisce evidenza di adempimento degli obblighi formativi. Ossia di aver rispettato l’obbligo formativo previsto dalla legge nell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori.

Compresa l’importanza del documento è chiaro che lo stesso deve essere conservato in modo accurato al fine di verificare regolarità e validità svolgimento dell’obbligo formativo.

Spesso capita che i lavoratori ci chiedono se possono conservare personalmente l’attestato dell’avvenuta formazione o se può conservarlo solo il datore di lavoro.

Precisiamo che in base alle indicazioni di legge, l’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro. Questo in considerazione dell’art. 4 del Decreto del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale del 16.01.1997. Cosi come sancito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014.

Nella sentenza, infatti, la Suprema Corte afferma in primo luogo che i datori di lavoro sono tenuti ad ottemperare agli obblighi formativi previsti dagli ex artt. 37 e 55, co. 5, D.Lgs 81/08. Successivamente chiaramente indica che i datori di lavoro devono conservare in azienda attestazione della avvenuta formazione. Questo in considerazione di quanto specificato nel decreto ministeriale del 16/1/1997. In quanto lo stesso decreto è richiamato implicitamente nell’allegato A), punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

A causa delle indicazioni di legge è indubbio che l’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del Datore di Lavoro.

Come lavoratore ho diritto a ricevere l’attestazione dell’avvenuta formazione?

La questione se il lavoratore abbia o no diritto a ricevere l’attestazione dell’avvenuta formazione è  da sempre oggetto di questione.

Indipendentemente da quello che si possa evincere dalle interpretazioni di legge, noi suggeriamo al datore di lavoro di consegnare l’attestazione dell’avvenuta formazione. Questo semplicemente in ragione del buon senso e per plasmare il rapporto di fiducia tra lavoratori e datore di lavoro. Cosi come per favorire il rispetto dei lavoratori verso l’organizzazione aziendale di cui fanno parte.

Nel complesso è considerabile che la Salute e Sicurezza dei Lavoratori è un diritto fondamentale del lavoratore. Da un altro punto di vista la consegna dell’attestazione di avvenuta formazione favorisce un ruolo attivo dei lavoratori nella comprensione dell’impegno comune in ambito sicurezza. Come risultato della consegna dell’attestazione di avvenuta formazione il lavoratore può supportare la comprensione dell’allineamento della formazione ricevuta rispetto ai ruoli svolti. Allo stesso modo può suggerire al datore di lavoro la mancanza di requisiti per svolgere un determinato incarico o lacuna formativa. Cosi come essere cosciente della necessità di aggiornare la formazione come conseguenza della scadenza dell’attestazione e della perdita di idoneità alla mansione svolta.

Ad ogni modo precisiamo che il Garante della Privacy nell’anno 2000 con un provvedimento ha indicato che il dipendente ha diritto ottenere la copia dell’attestato. Ossia di pretendere dal datore di lavoro copia dell’attestato a lui intestato. Questo come conseguenza  dell’art. 13 della legge n. 675/96, oggi abrogato e sostituito dall’art. 15 del Regolamento n. 679/2016. Anche detto GDPR (EU). Per la semplice ragione che l’interessato ha diritto ha di accedere e ottenere copia di tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda. Conseguentemente anche di quelle inerenti informazioni di qualifica professionale.

Conviene consegnare l’attestazione di avvenuta formazione al lavoratore?

Come è stato detto in precedenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare presso l’azienda gli attestati di ciascun lavoratore. Questo al fine di provare l’adempimento agli obblighi formativi previsti dalla legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

In ogni caso il lavoratore potrà in ogni momento fare valere il suo diritto di richiedere copia dell’attestato in sicurezza sul lavoro. A ben vedere infatti l’attestato è intestato e contiene i dati del lavoratore, non è intestato al datore di lavoro. Nel caso il datore di lavoro o l’azienda si rifiutino di consegnare l’attestato, il lavoratore ha facoltà di denunciare l’accaduto alla ASL competente per territorio. Allo stesso modo di denunciare la mancata consegna al Garante della Privacy.

In considerazione di quanto detto consigliamo sempre, in ogni caso, di consegnare una copia dell’attestato di avvenuta formazione in caso di richiesta del dipendente. In particolare ricordiamo anche che affermare che l’attestato sicurezza sul lavoro è perso o distrutto non è un’attenuante per evitare eventuali sanzioni. Vedi il nostro post sul tema. “Ho perso l’attestato del corso in sicurezza sul lavoro, cosa devo fare per recuperare l’attestato perso?