Corso Aziende Gruppo A Primo Soccorso in calendario

Il corso Aziende Gruppo A Primo Soccorso è svolto con cadenza periodica. Nonostante questo la frequenza oraria dei corsi potrebbe essere riformulata. Questo per rendere flessibile il percorso formativo. In considerazione delle esigenze dei partecipanti o in seguito di necessità aziendali. Nel caso in cui vi sia il consenso degli allievi. Per effetto di questo le date dei corsi potrebbero subire variazioni. Ad ogni modo confermata la data del corso, la stessa non sarà modificata. Questo indipendentemente da ulteriori richieste pervenute. In ogni caso il corso sarà attivato al raggiungimento del numero di iscritti.

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PROSSIME SESSIONI FORMATIVE

20 e 21 Novembre 2024

11 e 12 Dicembre 2024

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TIPO di CORSO ORE di FORMAZIONE SINGOLO PARTECIPANTE PRENOTA
Corso di Primo Soccorso Gruppo A | ai sensi D.M. 388/03 16 ore 190,00 €   IVA esclusa »Iscriviti
Corso di Aggiornamento Primo Soccorso  A | BLS 6 ore 120,00 €   IVA esclusa »Iscriviti

* BLS è l’acronimo di “Basic Life Support” ugualmente in italiano “Sostegno di base alle funzioni vitali. In altre parole le procedure di primo soccorso che comprendono la rianimazione polmonare, cardi-polmonare e azioni si supporto base alle funzioni vitali.

** BLS-D è l’acronimo di “Basic Life Support and Defibrillation” ugualmente in italiano “Sostegno di base alle funzioni vitali e Defibrillazione”. In altre parole le procedure di primo soccorso che, oltre al protocollo BLS, prevedono l’uso del defibrillatore.

Struttura del corso Aziende Gruppo A di primo soccorso

La formazione per i corsi Aziende Gruppo A Primo Soccorso ha sede in Ancona quando svolta in aula

La formazione teorica può essere svolta sia in modalità video conferenza, sia in aula. Le aule formative per la sessione di teoria e di pratica sono situate in zona Ancona sud. Per questo motivo sono facilmente raggiungibili sia da Ancona, sia dai comuni limitrofi. Ad esempio dai comuni in provincia di Ancona come Camerano, Osimo, Castelfidardo, Numana, Sirolo, Loreto, Filottrano, Falconara, Jesi, Senigallia. Similmente, operando in vicinanza casello Autostradale A14 Ancona Sud, siamo facilmente raggiungibili da Macerata, Recanati, Porto Recanati, Civitanova Marche, Fano, Ascoli, Pesaro e altre località. Nel complesso operiamo all’interno della Regione Marche. In caso di richiesta possiamo essere operativi su tutto il territorio nazionale ed estero. In alternativa i corsi teorici sono accessibili, allo stesso modo, in modalità di corsi online. Ugualmente da tutta Italia ed altre nazioni. In caso di richiesta, se presenti le condizioni, possiamo svolgere la formazione anche presso le sedi aziendali.

QUANDO, COME e PERCHÉ occorre svolgere il corso Aziende Gruppo A di primo soccorso

I corsi aziende Gruppo A di Primo Soccorso devono essere svolti dai lavoratori designati all’incarico di addetto primo soccorso all’interno dell’organizzazione aziendale. In altre parole da coloro che sono stati nominati per ricoprire il ruolo di addetti alla gestione emergenze di tipo sanitario. Questo con l’obiettivo di dotare l’organizzazione di lavoratori in grado di intraprendere azioni di tutela in situazioni di emergenza, prima di un eventuale intervento medico.

I corsi per addetto primo soccorso sono destinati a formare figure di presidio a tutela della salute di eventuale personale esposto ad eventi dannosi, che presenti lesioni fisiche o che si trovi in uno stato di difficoltà e in pericolo di vita. L’addetto ha il ruolo di attivarsi in situazioni di emergenza, in attesa dell’arrivo degli operatori medici.

Come conseguenza della nomina ad addetto primo soccorso, i lavoratori devono essere formati. La formazione è obbligatoria per i lavoratori incaricati di ricoprire il ruolo di addetto al primo soccorso. Questo in ragione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente il lavoratore, nominato addetto primo soccorso, deve frequentare il relativo corso. Indipendentemente dal fatto che sia assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Allo stesso modo devono essere formati un socio lavoratore di una cooperativa. Cosi come ogni altro personale dipendente in qualsiasi modo inquadrato all’interno dell’azienda, nel caso in cui sia stato incaricato di presidiare il rischio sanitario. Ugualmente la formazione deve essere somministrata anche ad un operatore di volontariato. Ad esempio i volontari del servizio civile, dei vigili del fuoco e della protezione civile devono essere addestrati prima di essere adibiti a tale attività.

Modalità di Formazione

Come indicato dalla legge ogni nuovo addetto deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione dell’incarico. Successivamente la formazione deve essere aggiornata. In ogni caso vi è l’obbligo di formazione se vi è un cambio di mansione o una variazione del rischio. Gli addetti devono essere formati in ragione della categoria di classificazione in cui rientra l’organizzazione aziendale.

Come tali i corsi per addetti primo soccorso sono corsi di formazione specifica. Ad ogni modo sono rivolti solo a coloro che siano stati nominati a presidio del rischio sanitario.

Le modalità di formazione sono stabilite nel Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale”. Il decreto prevede due tipologie di corsi primo soccorso, a seconda di come è stata categorizzata l’organizzazione. In ragione della normativa abbiamo organizzazione classificate come Gruppo A e organizzazioni classificate come Gruppo B C.

I lavoratori nominati addetti primo soccorso devono conseguire anche la formazione base lavoratori, in caso la stessa non sia già stata svolta.

I corsi aziende Gruppo A di Primo Soccorso puntano a formare lavoratori addetti al presidio dei rischi sanitari in aziende classificate come appartenenti al Gruppo A.

In ragione dell’art. 45 Testo Unico D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve nominare uno o più addetti incaricati del primo soccorso aziendale. L’addetto al primo soccorso è obbligatoria per le aziende che hanno almeno un dipendente o un socio lavoratore.

Per legge non è definito il numero di addetti da formare a presidio del primo soccorso. Per questa ragione è il datore di lavoro che decide il numero di addetti da formare. In ogni caso il datore di lavoro deve prendere la sua decisione sia in base alla sua valutazione sia in ragione della sua organizzazione. Come conseguenza della sua valutazione può decidere il numero di addetti a cui affidare l’incarico. Ad ogni modo questo, verosimilmente, dovrà essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti sul luogo di lavoro ed alla tipologia di rischio infortunistico.

Ad esempio, consideriamo in particolare quelle attività aziendali che prevedono dei turni. In ogni caso per ciascun turno dovrà essere presente un addetto primo soccorso. Cosi come nel caso di reparti aziendali separati sarà necessario nominare un addetto per ogni reparto.

Ricordiamo che conseguita la formazione attraverso i corsi Primo Soccorso Gruppo A, il lavoratore in base all’art.37 del D.lgs. 81/2008 deve aggiornare la sua formazione ogni 3 anni mediante un corso di aggiornamento di 6 ore.

Aziende considerate parte del Gruppo A

Sono considerate facenti parte del Gruppo A in base al Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale”:

  • Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
  • Aziende o unità produttive, del comparto dell’agricoltura, con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

In considerazione delle disposizioni in salute e sicurezza lavoro il datore di lavoro deve nominare degli addetti a presidio del rischio infortunistico. Questo anche nel caso in cui sia presente un solo dipendente o un socio lavoratore.

Il D.Lgs. 81/2008, nel caso specifico del rischio infortunistico, prevede che i lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso devono ricevere un’adeguata formazione. In altre parole una formazione specifica sul rischio ed un aggiornamento periodico. Quindi l’obbligo formativo è una diretta conseguenza della legge.

In conclusione, indipendentemente dal tipo di impresa e settore operativo, il datore di lavoro deve dimostrare di aver valutato ed attuato le misure di prevenzione e protezione dal rischio infortunistico. In ogni caso la nomina degli addetti e la loro formazione è, in primo luogo, una delle misure previste in modo specifico per legge. Al fine di adempiere l’obbligo, come è noto, i contenuti formativi e le modalità di formazione sono stati appositamente definiti con una legislazione specifica.

In particolare, ricordiamo la normativa di riferimento: