CORSI ANTINCENDIO LIVELLO 1 IN CALENDARIO

I corsi antincendio livello 1 sono svolti con cadenza periodica in zona Ancona sud. Tuttavia in considerazione delle esigenze dei partecipanti o in seguito di necessità aziendali le date delle sessioni potrebbero subire variazioni. Cosi come potrebbero essere previste sessioni formative aggiuntive. In ogni caso confermata la data del corso, la stessa non sarà modificata. Questo indipendentemente da ulteriori richieste pervenute. In ogni caso il corso sarà attivato al raggiungimento del numero di iscritti.

PROSSIME SESSIONI FORMATIVE

19 Novembre 2024

17 Dicembre 2024

Le prove pratiche del corso antincendio sono svolte con estintori ed uso idranti ad erogazione acqua, cosi come richiesto dal D.M. 02/09/2021. Per lo svolgimento prova pratica, in conformità a quanto prescritto nel D.M. 09/2021, mettiamo a disposizione dei partecipanti al corso:

Guanti Protettivi EN388Caschi Antincendio con visiera protettiva EN443, Giacche Ignifughe EN ISO 114116, EN 1149, ISO 13688.

TIPO di CORSO FORMAZIONE TEORIA FORMAZIONE PRATICA TOTALE ORE SINGOLO PARTECIPANTE PRENOTA
Formazione Antincendio Tipo 1 FOR (ex Rischio Basso) 2 ore 2 ore  4 ore 100,00 €   IVA esclusa »Iscriviti
Aggiornamento Antincendio Tipo 1 (ex Basso) / 2 ore 2 ore 60,00 €   IVA esclusa »Iscriviti

Struttura dei corsi antincendio livello 1

La formazione per i corsi antincendio ha sede in Ancona quando svolta in aula

La formazione teorica può essere svolta sia in modalità video conferenza, sia in aula. Le aule formative per la sessione di teoria e di pratica sono situate in zona Ancona sud. Per questo motivo sono facilmente raggiungibili sia da Ancona, sia dai comuni limitrofi. Ad esempio dai comuni in provincia di Ancona come Camerano, Osimo, Castelfidardo, Numana, Sirolo, Loreto, Filottrano, Falconara, Jesi, Senigallia. Similmente, operando in vicinanza casello Autostradale A14 Ancona Sud, siamo facilmente raggiungibili da Macerata, Recanati, Porto Recanati, Civitanova Marche, Fano, Ascoli, Pesaro e altre località. Nel complesso operiamo all’interno della Regione Marche. In caso di richiesta possiamo essere operativi su tutto il territorio nazionale ed estero. In alternativa i corsi teorici sono accessibili, allo stesso modo, in modalità di corsi online. Ugualmente da tutta Italia ed altre nazioni. In caso di richiesta, se presenti le condizioni, possiamo svolgere la formazione anche presso le sedi aziendali.

QUANDO, COME e PERCHÈ occorre svolgere i corsi antincendio livello 1

I corsi antincendio livello 1 devono essere svolti dai lavoratori incaricati di presidiare il rischio incendio all’interno dell’organizzazione aziendale. In altre parole da coloro che sono stati nominati per ricoprire il ruolo di addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze.

Come conseguenza della nomina ad addetto antincendio, i lavoratori devono essere formati. La formazione è obbligatoria per i lavoratori incaricati di ricoprire il ruolo di addetto antincendio. Questo in ragione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente il lavoratore, nominato addetto antincendio, deve frequentare il relativo corso. Indipendentemente dal fatto che sia assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Allo stesso modo devono essere formati un socio lavoratore di una cooperativa. Cosi come ogni altro personale dipendente in qualsiasi modo inquadrato all’interno dell’azienda, nel caso in cui sia stato incaricato di presidiare il rischio incendio. Ugualmente la formazione deve essere somministrata anche ad un operatore di volontariato. Ad esempio i volontari del servizio civile, dei vigili del fuoco e della protezione civile devono essere addestrati prima di essere adibiti a tale attività.

Modalità di Formazione

Come indicato dalla legge ogni nuovo addetto deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione dell’incarico. Successivamente la formazione deve essere aggiornata. In ogni caso vi è l’obbligo di formazione se vi è un cambio di mansione o una variazione del rischio. Gli addetti devono essere formati in ragione del livello in cui rientra l’organizzazione aziendale.

Come tali i corsi per addetti antincendio livello 1 sono corsi di formazione specifica. Ad ogni modo sono rivolti solo a coloro che siano stati nominati a presidio del rischio incendio. Nel caso in cui svolgano attività nei settori considerati di livello 1.

In caso di appartenenza a settori di rischio superiore, gli addetti antincendio, saranno tenuti a frequentare il corso antincendio livello 2 FOR o livello 3 FOR. Questo in ragione del livello di livello in cui è ricompresa l’organizzazione di appartenenza.

In generale sono considerati settori di Livello 1 quelle attività non catalogate nelle fattispecie rientrati nei livello 2 e livello 3. In altre parole sono classificare a livello 1 quelle attività in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai. Cosi come non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

A titolo di esempio possiamo pensare ad attività di commercio ingrosso e al dettaglio, attività artigianali, alberghi, ristoranti e assicurazioni. Cosi come i servizi immobiliari, di informatica, le associazioni ricreative, culturali, sportive, i servizi domestici nonché le organizzazioni extra territoriali.

I lavoratori nominati addetti antincendio devono conseguire anche la formazione base lavoratori, in caso la stessa non sia già stata svolta.

I corsi antincendio Livello 1 puntano a formare lavoratori addetti al presidio dei rischi di incendio in aziende classificate a livello 1.

In ragione del Testo Unico D.lgs.81/2008 il datore di lavoro deve nominare uno o più addetti incaricati della sicurezza antincendio. In particolare in tutte quelle imprese con più di 5 lavoratori. Nel caso il numero di lavoratori sia inferiore a 5, la mansione di addetto antincendio può essere anche svolta da datore di lavoro.

Per legge non è definito il numero di addetti da formare a presidio del rischio incendi. Per questa ragione è il datore di lavoro che decide il numero di addetti da formare. In ogni caso il datore di lavoro deve prendere la sua decisione in funzione della valutazione del rischio incendio ed in ragione della sua organizzazione. Come conseguenza della sua valutazione può decidere il numero di addetti a cui affidare l’incarico.

Ad esempio, consideriamo in particolare quelle attività aziendali che prevedono dei turni. In ogni caso per ciascun turno dovrà essere presente un addetto al rischio antincendio. Cosi come nel caso di reparti aziendali separati sarà necessario nominare un addetto per ogni reparto.

In conclusione ricordiamo che si intendono di livello 1 i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

  • le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai;
  • non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

In considerazione delle disposizioni in salute e sicurezza lavoro il datore di lavoro deve nominare degli addetti a presidio del rischio incendio. Questo nel caso in cui non possa assumere egli stesso il ruolo, ad esempio in organizzazioni con meno di 5 lavoratori.

Il D.Lgs. 81/2008, nel caso specifico del rischio incendio, prevede che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere un’adeguata formazione. In altre parole una formazione specifica sul rischio ed un aggiornamento periodico. Quindi l’obbligo formativo è una diretta conseguenza della legge.

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma personalmente il presidio del rischio incendio è tenuto, allo stesso modo, a formarsi. Questo con il fine di poter dimostrare di possedere la dovuta comprensione e capacità di presidio del rischio incendio.

In conclusione, indipendentemente dal tipo di impresa e settore operativo, il datore di lavoro deve dimostrare di aver valutato ed attuato le misure di prevenzione e protezione dal rischio incendio. In ogni caso la nomina degli addetti e la loro formazione è, in primo luogo, una delle misure previste in modo specifico per legge. Al fine di adempiere l’obbligo, come è noto, i contenuti formativi e le modalità di formazione sono stati appositamente definiti con una legislazione specifica.

In particolare, ricordiamo la normativa di riferimento: