CORSI per ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3 FOR IN CALENDARIO

I corsi per addetti antincendio livello 3 FOR sono svolti in zona Ancona sud. Solitamente data la specificità del corsi livello 3, gli stessi sono organizzati in considerazione delle esigenze dei partecipanti ovvero in seguito alla definizione delle necessità aziendali. In ogni caso confermata la data del corso, la stessa non sarà modificata. Questo indipendentemente da ulteriori richieste pervenute. In ogni caso il corso sarà attivato al raggiungimento del numero di iscritti.

PROSSIME SESSIONI FORMATIVE

21 – 22 – 23 Ottobre 2024

Le prove pratiche del corso antincendio sono svolte con estintori ed uso idranti ad erogazione acqua, cosi come richiesto dal D.M. 02/09/2021. Per lo svolgimento prova pratica, in conformità a quanto prescritto nel D.M. 09/2021, mettiamo a disposizione dei partecipanti al corso:

Guanti Protettivi EN388Caschi Antincendio con visiera protettiva EN443, Giacche Ignifughe EN ISO 114116, EN 1149, ISO 13688.

TIPO di CORSO FORMAZIONE TEORIA FORMAZIONE PRATICA TOTALE ORE SINGOLO PARTECIPANTE PRENOTA
Formazione Antincendio Tipo 3 FOR (ex Rischio Alto) 12 ore 4 ore 16 ore 265,00 €   IVA esclusa »Iscriviti
Aggiornamento Antincendio Tipo 3 AGG (ex Alto) 5 ore 3 ore 8 ore 175,00 €   IVA esclusa »Iscriviti

Struttura dei corsi antincendio livello 3

La formazione per i corsi antincendio ha sede in Ancona quando svolta in aula

La formazione teorica può essere svolta sia in modalità video conferenza, sia in aula. Le aule formative per la sessione di teoria e di pratica sono situate in zona Ancona sud. Per questo motivo sono facilmente raggiungibili sia da Ancona, sia dai comuni limitrofi. Ad esempio dai comuni in provincia di Ancona come Camerano, Osimo, Castelfidardo, Numana, Sirolo, Loreto, Filottrano, Falconara, Jesi, Senigallia. Similmente, operando in vicinanza casello Autostradale A14 Ancona Sud, siamo facilmente raggiungibili da Macerata, Recanati, Porto Recanati, Civitanova Marche, Fano, Ascoli, Pesaro e altre località. Nel complesso operiamo all’interno della Regione Marche. In caso di richiesta possiamo essere operativi su tutto il territorio nazionale ed estero. In alternativa i corsi teorici sono accessibili, allo stesso modo, in modalità di corsi online. Ugualmente da tutta Italia ed altre nazioni. In caso di richiesta, se presenti le condizioni, possiamo svolgere la formazione anche presso le sedi aziendali.

QUANDO, COME e PERCHÈ occorre svolgere i corsi antincendio livello 3 FOR

I corsi per addetti antincendio livello 3 devono essere svolti dai lavoratori incaricati di presidiare il rischio incendio all’interno dell’organizzazioni classificate a rischio elevato. In particolare sottolineiamo come oltre al corso di formazione gli addetti antincendio livello 3 dovranno superare la prova di abilitazione tecnica. Questa è un prova di valutazione finale da svolgere presso i comandi Vigili del Fuoco.

La formazione è obbligatoria per i lavoratori incaricati di ricoprire il ruolo di addetto antincendio. Questo in ragione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per questo motivo gli addetti antincendio, devono frequentare il relativo corso. Indipendentemente dal fatto che sia assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Allo stesso modo devono essere formati un socio lavoratore di una cooperativa. Cosi come ogni altro personale dipendente in qualsiasi modo inquadrato all’interno dell’azienda, nel caso in cui sia stato incaricato di presidiare il rischio incendio. Ugualmente la formazione deve essere somministrata anche ad un operatore di volontariato. Ad esempio i volontari del servizio civile, dei vigili del fuoco e della protezione civile devono essere addestrati prima di essere adibiti a tale attività.

Modalità di Formazione

Come indicato dalla legge ogni nuovo addetto deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione dell’incarico. Successivamente la formazione deve essere aggiornata.

I corsi per addetti antincendio livello 3 sono corsi di formazione specifica. Ad ogni modo sono rivolti solo a coloro che siano stati nominati a presidio del rischio incendio in attività in aziende classificate a livello 3. In caso di appartenenza a settori di rischio inferiore, gli addetti antincendio, saranno tenuti a frequentare il corso antincendio di livello 1 FOR o livello 2 FOR. Questo in ragione del livello associato all’organizzazione di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 D.M. 10/03/1998 è previsto che conseguano l’idoneità tecnica di sui all’art. 3 legge n609 del 28/11/1996:

  • attività a rischio di incidente rilevante;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  • attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  • aeroportistazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a 5.000 m2 e metropolitane;
  • alberghi con oltre 100 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  • uffici con oltre 500 dipendenti;
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  • edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi antincendio livello 3 puntano a formare lavoratori addetti al presidio dei rischi di incendio in aziende classificate livello 3.

In ragione del Testo Unico D.lgs.81/2008 il datore di lavoro deve nominare uno o più addetti incaricati della sicurezza antincendio.  Per legge non è definito il numero di addetti da formare a presidio del rischio incendi. Per questa ragione è il datore di lavoro che decide il numero di addetti da formare. In ogni caso il datore di lavoro deve prendere la sua decisione in funzione della valutazione del rischio incendio ed in ragione della sua organizzazione. Come conseguenza della sua valutazione può decidere il numero di addetti a cui affidare l’incarico.

Ad esempio, consideriamo in particolare quelle attività aziendali che prevedono dei turni. In ogni caso per ciascun turno dovrà essere presente un addetto al rischio antincendio. Cosi come nel caso di reparti aziendali separati sarà necessario nominare un addetto per ogni reparto.

In considerazione delle disposizioni in salute e sicurezza lavoro il datore di lavoro deve nominare degli addetti a presidio del rischio incendio.  Il D.Lgs. 81/2008, nel caso specifico del rischio incendio, prevede che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere un’adeguata formazione. In altre parole una formazione specifica sul rischio ed un aggiornamento periodico. Quindi l’obbligo formativo è una diretta conseguenza della legge.

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma personalmente il presidio del rischio incendio è tenuto, allo stesso modo, a formarsi. Questo con il fine di poter dimostrare di possedere la dovuta comprensione e capacità di presidio del rischio incendio.

In conclusione, indipendentemente dal tipo di impresa e settore operativo, il datore di lavoro deve dimostrare di aver valutato ed attuato le misure di prevenzione e protezione dal rischio incendio. In ogni caso la nomina degli addetti e la loro formazione è, in primo luogo, una delle misure previste in modo specifico per legge. Al fine di adempiere l’obbligo, come è noto, i contenuti formativi e le modalità di formazione sono stati appositamente definiti con una legislazione specifica.

In particolare, ricordiamo la normativa di riferimento:

Ai fini dello svolgimento della prova di idoneità tecnica antincendio, il rappresentante degli addetti antincendio, deve inoltrare domanda al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Il Comando presso cui inoltrare la domanda è quello del luogo dove ha sede lo stabilimento aziendale in cui operano i lavoratori nominati addetti antincendio. Solitamente per ciascun partecipante è prevista una quota di partecipazione di euro 58,00. Questo in base a quanto indicato nel D.M. 14/03/2012.

La richiesta di idoneità va inviata tramite la modulistica reperibile presso il Comando Vigili del Fuoco della provincia di riferimento, con annesso eventuale bollo se non si è esenti. Sottolineiamo che alla domanda di richiesta della prova di idoneità occorrerà versare i corrispettivi previsti dai VVF nelle modalità da loro indicate. In aggiunta gli aspiranti addetti dovranno rilasciare ai Vigili del Fuoco l’attestato di frequenza del corso di formazione di livello 3.

Solitamente l’accertamento di idoneità consistere in un questionario, una prova orale ed una prova pratica, effettuata da una commissione. La commissione è nominata dal Direttore Regionale VVF e costituita presso la sede centrale del Comando di svolgimento dell’idoneità tecnica.

Per la prova pratica è richiesto ai partecipanti al corso di depositare presso l’area prevista per la prova di idoneità il materiale per prova spegnimento. Di solito trattasi di:

  • Estintori ad anidride carbonica (CO2) da kg 5 e di scorta in base al numero dei partecipanti.
  • Una bombola di G.P.L. in base al numero dei partecipanti.

Il trasporto del materiale presso l’area prova indicata dai VVF dovrà essere eseguito a cura dai partecipanti. Terminata la prova occorrerà prevedere anche alla loro rimozione, ossia al loro prelievo. Per quanto motivo si consiglia di contrassegnare il materiale depositato presso l’area di svolgimento prova idoneità al fine di evitare confusione fra il materiale depositato da diversi partecipanti.

NOTA BENE: Precisiamo come le indicazioni fornite nel presente testo sono solamente di tipo puramente indicativo. Questo per il semplice fatto che ogni comando provinciale dei vigili del fuoco può prevedere differenti costi e modalità di svolgimento della prova di idoneità tecnica. Si consiglia di prendere sempre contatti con il Comando Provinciale della propria area territoriale al fine di verificare le modalità con cui svolgere la prova di idoneità tecnica.