RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI
Risposte alle Domande Frequenti e FAQ Corsi Sicurezza Lavoro
Di seguito riportiamo le risposte alle domande che ci sono state rivolte più frequentemente anche come FAQ corsi sicurezza lavoro. Buona Lettura
Quesiti Generali su AGRsicurezza
AGRsicurezza è un operatore che svolge consulenza Risk Management.
Per Risk Management si intente la gestione del rischio. In altre parole, il processo mediante il quale si procede ad un’analisi strutturata e di stima dei rischi e si definiscono le strategie per governarlo. Una tale attività prende forma tramite strutturazione dei processi aziendali. Partendo dell’ambiente, in cui l’azienda opera e sulla base delle esigenze e necessità aziendali, si ricerca la migliore configurazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Il Risk Management applicato a tutta la realtà aziendale è definito Enterprise Risk Management (ERM). Un approccio Risk Management rivolto a tutta la realtà aziendale favorisce l’impresa oltre che nell’identificare valutare e trattare i rischi, nel definire le strategie dell’impresa. Sicuramente l’instaurazione di un modello ERM innesca un circolo virtuoso che preserva il valore aziendale, garantisce continuità di business e migliora i processi sia operativi sia decisionali. Come risultato di una corretta implementazione di un simile modello l’azienda si pone lo scopo di rendersi resiliente.
Risk Management, Cultura del Rischio, Cultura della Sicurezza e Sicurezza sul Lavoro
All’interno delle attività di consulenza Risk Management e di Enterprise Risk Management rientra a pieno titolo anche la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il fine della tutela normativa in Salute e Sicurezza sul Lavoro è limitare, in primo luogo, i rischi per i lavoratori e per le aziende.
Impegnati costantemente nella diffusione della cultura del rischio, tramite questo sito, AGRsicurezza intende proporre un’ampia offerta formativa di corsi formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro. I corsi sono offerti con l’intento di rendere la formazione accessibile a tutti, garantendo la qualità e professionalità dell’offerta formativa proposta.
” in AGRsicurezza riteniamo che la conoscenza e l’esperienza debbano essere accessibili e a disposizione di tutti. Questo al fine di farla divenire conoscenza diffusa, capace di promuovere e sensibilizzare la sicurezza di tutti i lavoratori, garantendo standard di qualità e professionalità ” (dott. Gaetano Renato, Amministratore AGRsicurezza)
Le offerte corsi di formazione sicurezza sul lavoro e gli altri corsi sono rivolti a tutti coloro che abbiano la necessità di formarsi. Soddisfiamo i bisogni formativi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ma anche di chi abbia ulteriori necessità di formazione.
Abbiamo progettato e realizzato un’offerta corsi di formazione sicurezza sul lavoro a catalogo, ma nel caso occorra possiamo sviluppare corsi personalizzati sulle vostre esigenze. Spesso trattiamo anche altre tematiche di formazione, come il trattamento dati o i modelli di gestione ed organizzazione aziendale.
Pensiamo che i corsi AGRsicurezza, debbano essere fruibili ed accessibili a tutti al fine di incrementare e promuovere la cultura della sicurezza. Per questo motivo cerchiamo di rendere la formazione fruibile ad aziende, datori di lavoro, professionisti e a tutti i lavoratori che vogliano promuovere la Sicurezza sul Lavoro. Attiviamo corsi di formazione anche per le diverse figure aziendali addette alla sicurezza, come RSPP e ASPP (Responsabili o Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione). Coordinatori per la sicurezza nei cantieri, dirigenti. La nostra formazione è accessibile anche a studenti universitari che vogliano ottenere le abilitazioni professionali al fine di sviluppare il loro profilo professionale in ambito sicurezza sul lavoro.
Le offerte corsi di formazione sicurezza sul lavoro o altri corsi sono personalizzabili?
Siamo in grado di personalizzare le vostre necessità formative verificando la possibilità di costituire corsi su misura, pensati appositamente per voi. Questo perché riteniamo che la formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro non sia solo un obbligo di legge, ma anche un dovere morale di ognuno di noi. Per questo motivo favoriamo la varietà degli argomenti di trattazione sia per soddisfare le vostre curiosità, sia per ampliare ed approfondire le varie conoscenze.
Concludendo le nostre offerte corsi di formazione sicurezza sul lavoro o altri, prevedono sia corsi a catalogo sia corsi personalizzati sulle vostre esigenze. Cerchiamo di erogare la nostra formazione in modo trasparente, snello ed efficiente con attivazione dei corsi nel più breve tempo possibile.
Per verificare le opportunità attualmente in corso potete verificare il catalogo corsi AGRsicurezza oppure scriverci tramite il modulo di contatto ulteriori necessità.
AGRsicurezza è fornita dell’abilitazione per i corsi sicurezza sul lavoro, per questo motivo è autorizzata a rilasciare attestati di formazione validi su tutto il territorio nazionale.
AGRsicurezza garantisce qualità, serietà e capacità formativa. Svolgiamo la nostra attività formativa nella conformità delle leggi.
In che modo assicurate l’abilitazione corsi in sicurezza sul lavoro?
Rispettiamo la Normativa: le nostre sessioni formative, sia in Aula sia in modalità e-Learning, sono organizzate in rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale. La conformità alla legge è in riferimento alla tipologia di corso erogato. Conseguentemente assicuriamo che i nostri corsi rispondano ai requisiti che permettono di erogare corsi normati sulla sicurezza.
Formatori Qualificati: ci avvaliamo di formatori con esperienza pluriennale. Per questo motivo i nostri formatori hanno abilitazione in corsi sicurezza sul lavoro. Le attività formative sono tenute da consulenti, professionisti, medici, ingegneri che hanno la titolarità e l’esperienza per lo svolgimento delle sessioni formative. Svolgono attività di formazione nel settore della sicurezza sul lavoro da almeno 3 anni. Utilizziamo esclusivamente docenti qualificati ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013.
Idoneità delle Aule: I corsi in aula quando attivati sono svolti principalmente in zona Ancona Sud. Per lo svolgimento dei corsi in aula utilizziamo ambienti idonei alla formazione e rispondenti alle necessità contingenti del corso. Utilizziamo aule dotate degli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività formativa.
Nel caso di espressa richiesta, dove si presentino le condizioni, possiamo svolgere i corsi anche presso le vostre sedi aziendali. In questo caso saranno concordate, con i richiedenti, le modalità di accesso alle aule e le giornate nelle quali erogare la formazione.
Il grado di apprezzamento dei nostri corsi è monitorato tramite analisi di soddisfazione espressa a fine attività dai discenti. Per questo motivo valutiamo il livello di apprezzamento dei corsi tramite la compilazione di un questionario di valutazione della formazione frequentata.
Si, i nostri corsi salvaguardano la validità degli attestati sicurezza sul lavoro a tutti gli effetti di legge. I contenuti dei corsi sono realizzati da docenti qualificati, secondo le indicazioni delle rispettive normative e siamo conformi alle normative per il loro rilascio.
I corsi in modalità e-learning sono ospitati su una piattaforma realizzata secondo i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, Allegato 1. L’Allegato 1 definisce le caratteristiche per la formazione e-learning in ambito Sicurezza sul Lavoro.
L’attestato di avvenuta formazione in sicurezza sul lavoro è rilasciato dopo avere frequentato il monte ore di formazione previsto ed aver superato il test finale.
L’attestato è fondamentale per certificare l’adempimento agli obblighi formativi imposti per legge al Datore di Lavoro verso i suoi dipendenti. Lo stesso dovrà essere presentato in caso di controlli da parte delle autorità competenti e la sua mancanza comporta sanzioni a carico dei titolari aziendali.
Gli attestati riportano:
- I dati relativi all’ente che organizza il corso;
- Normativa di riferimento in base al corso svolto;
- Dati del partecipante al corso di formazione;
- il Tipo di corso, settore ATECO di appartenenza, ore frequentate;
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del responsabile del progetto formativo.
La validità degli attestati sicurezza sul lavoro decade dopo alcuni anni?
Ricordiamo che la validità degli attestati sicurezza sul lavoro, è legata oltre che al possesso di determinati requisiti che ne autorizzano l’effettività, alla validità temporale. La formazione deve essere, infatti, periodicamente rinnovata tramite dei corsi di aggiornamento. Gli attestati formativi in sicurezza sul lavoro sono soggetti ad una scadenza. Nel caso di mancato aggiornamento, effettuato entro la data prevista, la validità degli attestati sicurezza sul lavoro decade.
La scadenza degli attestati varia a seconda del tipo di corso a cui il lavoratore è stato addestrato. Per questo motivo l’aggiornamento formativo differisce in base al tipo di corso, al settore di riferimento, al ruolo del soggetto formato ed alle sue responsabilità. Ad esempio un addetto antincendio necessita di un corso di aggiornamento antincendio ogni 3 anni con la formazione che varia in base al livello di rischio. Un addetto al primo soccorso necessita di un corso di aggiornamento primo soccorso di 4 ore o 8 ore a seconda che ricada nella tipologia Gruppo A o Gruppi B o C. Un responsabile RSPP è tenuto a completare l’aggiornamento entro 5 anni dal conseguimento del Modulo B.
Al fine di soddisfare le vostre richieste siamo disponibili a valutare la possibilità di fornire, su richiesta, preventivi con offerte corsi di formazione e servizi di consulenza AGRsicurezza. Le offerte sui corsi di formazione e servizi formulate tramite preventivo scritto, potrebbero differire dai valori di vendita dei prodotti e servizi presenti sul sito. Le offerte fornite tramite preventivo scritto possono essere soggette a vincoli o condizioni liberamente accettabili da parte vostra.
La possibilità di accedere ad offerte personalizzate potrebbe esservi offerta in caso di richieste particolari. Pensiamo al caso in cui abbiate la necessità di acquistare più corsi o proponete la presenza di un gruppo di partecipanti omogenei alle sessioni formative.
Tuttavia al fine di rendere snello e rapido il processo di acquisto vi consigliamo di valutare le offerte già presenti sul sito e di contattarci solo in caso di reali necessità particolari. Il nostro obiettivo è quello di fornirvi, nei limiti delle nostre possibilità, le nostre migliori offerte presentandole già nel catalogo formativo AGRsicurezza.
Le offerte presenti nel nostro catalogo formativo sono strutturate per incontrare le necessità formative di operatori differenti. Consapevoli di questo, siamo disponibili a valutare le vostre necessità e formulare offerte personalizzate comprendendo le vostre esigenze particolari.
Nel formulare le offerte corsi di formazione sulla base di specifiche richieste, verifichiamo le vostre necessità e la nostra possibilità di offrirvi il miglior servizio al miglio prezzo. Nel fare questo verifichiamo sempre la compatibilità delle vostre richieste con i vincoli sia di tipo normativo, sia di tipo organizzativo. I corsi di formazione per essere validi possono essere soggetti al rispetto di precise normative. Pensiamo al rispetto della normativa in sicurezza sul lavoro, alla necessità di fornire docenti qualificati, alla necessità di attrezzature ed eventuali altri vincoli.
come possiamo contattarvi per chiedervi offerte corsi di formazione personalizzate?
Per contattarci è possibile utilizzare il modulo di contatto AGRsicurezza. Formulando la richiesta, tramite il modulo di contatto, potrai aiutarci a comprendere le vostre esigenze e potervi ricontattare. Solitamente rispondiamo nell’arco di 24 ore, in caso di giorni lavorativi.
Ad ogni modo, per una panoramica delle nostre offerte potete visionare il catalogo formativo AGRsicurezza.
Obblighi Imprese, Organizzazione, Lavoratori verso Sicurezza sul Lavoro
Spesso ci chiedete quali sono i corsi sicurezza sul lavoro obbligatori per i dipendenti e per le altre figure presenti all’interno dell’azienda.
Al fine di dare una risposta alla vostra domanda occorre comprendere la vostra struttura organizzativa aziendale. Cosi come, allo stesso modo, le varie attività lavorative svolte dalla vostra organizzazione. Conseguentemente come risultato di queste considerazioni sarà possibile definire i corsi obbligatori a cui devono partecipare i vostri lavoratori.
Questo per il fatto che, come conseguenza della normativa vigente in Italia, possono essere previsti vari e differenti adempimenti formativi per differenti lavoratori. Detto in altre parole, in ragione delle attività lavorative svolte, i lavoratori potrebbero essere obbligati alla frequenza di determinati corsi specifici.
In ogni caso, sicuramente, tra i vari adempimenti formativi aziendali c’è l’obbligo di erogare i corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori. Questi sono corsi rivolti a tutti i lavoratori di tutte le aziende e devono essere svolti entro 60 giorni dalla data di assunzione del dipendente.
In materia di sicurezza del lavoro questi corsi spesso sono anche detti “corsi base per lavoratori“. Nel dettaglio parliamo di:
Come noto, entrambi i corsi, sanciti nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, sono stati successivamente definiti in dettaglio nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il quale definisce con precisione i criteri per l’organizzazione dei corsi, come ad esempio contenuti minimi, durata minima e condizioni di validità.
In aggiunta a questi, occorre ricordarsi che in presenza di lavoratori occorrerà formare il lavoratore preposto. Cosi come anche in presenza di un solo lavoratore occorrerà formare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Questo nel caso l’RLS non sia un soggetto esterno. Il preposto e l’RLS, se scelto tra i lavoratori, devono obbligatoriamente essere formati con corsi specifici.
La frequenza dei corsi sicurezza sul lavoro obbligatori da parte dei lavoratori completa l’obbligo formativo previsto per i dipendenti?
Come è stato detto in precedenza, per comprendere quale tipo di formazione dovete impartire ai vostri lavoratori occorre comprendere la vostra struttura organizzativa aziendale.
La frequenza dei corsi formazione generale e specifica verosimilmente assolve l’obbligo formativo a condizione che ai lavoratori non sono attribuite particolari mansioni. Infatti in caso di particolari mansioni o incarichi svolti dai lavoratori, questi devono essere formati come conseguenza delle normative in salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare i lavoratori che utilizzano attrezzature particolari o assumano particolari ruoli all’interno dell’organizzazione, potrebbero essere tenuti a frequentare ulteriori corsi sicurezza sul lavoro obbligatori. Questo indipendentemente dalla frequenza dei corsi di formazione generale e specifica per lavoratori. A ben vedere, qualsiasi lavoratore a cui sono attribuite specifiche mansioni dovrà essere formato in modo specifico.
A titolo di esempio un lavoratore nominato addetto antincendio o addetto primo soccorso, dovrà obbligatoriamente frequentare il relativo corso di formazione antincendio o primo soccorso. Allo stesso modo un lavoratore che utilizza un’attrezzatura particolare dovrà ricevere un’adeguata formazione su come usare correttamente la stessa.
Consideriamo ad esempio un’azienda che per lo svolgimento delle sue attività prevede l’utilizzo dei carrelli elevatori. I lavoratori che utilizzano i mezzi devono essere muniti del cosi detto Patentino Muletto. Ossia devono avere frequentato il corso di guida carrelli elevatori e conseguito l’attestato formativo di abilitazione alla guida del mezzo. Allo stesso modo, nel caso in cui un lavoratore deve operare su piattaforme aeree elevabili, lo stesso dovrà svolgere il corso PLE. Questo sempre al fine di conseguire l’abilitazione all’utilizzo del mezzo.
Similmente un lavoratore che è chiamato a svolgere un’attività lavorativa in spazi angusti, come serbatoi o cisterne, dovrà svolgere il corso ambienti spazio confinati.
Altro corso o obbligo formazione sicurezza per il datore di lavoro?
Oltre a quanto indicato occorre considerare il caso dell’obbligo formazione per il datore di lavoro. In particolare, pensiamo al ruolo di Responsabile dei Servizi di Prevenzione. In questo caso il datore di lavoro potrà formarsi come Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione o avvalersi di un RSPP esterno o interno. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di svolgere il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dovrà svolgere il relativo corso. In alternativa, nel caso in cui non voglia svolgere la funzione ma tuttavia gestirla internamente, potrà formare un dipendente interno al ruolo di RSPP. Conseguentemente il dipendente dovrà essere formato con la frequenza del Modulo A, del Modulo B e del Modulo C di l’abilitazione al ruolo di RSPP.
Con riferimento al datore di lavoro ricordiamo che lo stesso può assumere direttamente anche il ruolo di addetto antincendio e/o primo soccorso. Anche in questi casi il datore di lavoro dovrà abilitarsi con la frequenza del relativo corso di formazione.
Infine precisiamo che per tutti i corsi di formazione in sicurezza sul lavoro è obbligatoria la formazione di aggiornamento con cadenza periodica.
In tema di formazione sicurezza stagisti tirocinanti studenti lavoratori part-time precisiamo che tali soggetti devono essere tutti formati in ambito sicurezza sul lavoro. Questo in base al D.Lgs. 81/2008 il quale prevede che tutti i lavoratori devono essere informati, formati ed addestrati dal datore di lavoro.
In ogni caso uno stagista, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08, è assimilato ad un lavoratore. Cosi come un tirocinante o uno studente lavoratore part-time. Per questo motivo il datore di lavoro deve assicurare che tali soggetti abbiano la stessa tutela prevista per tutti i dipendenti.
Per dirla in altre parole la legge non fa una distinzione basata sulla tipologia del rapporto lavorativo. In ogni caso tutti i subordinati devono essere formati. Indipendentemente dal fatto che vi sia in essere un rapporto subordinato di carattere formale o un rapporto atipico.
Ad esempio, uno studente minorenne che durante le vacanze estive lavora come stagista, anche se non ha un ruolo preciso e ben definito deve essere formato. Questo indipendentemente dal fatto che presti attività lavorativa all’interno di un ristorante, in un ufficio ovvero in una micro, piccola, media o grande impresa.
Allo stesso modo un tirocinante che presti attività all’interno di un’organizzazione per acquisire conoscenze professionali deve essere formato. Ad esempio un aspirante avvocato o dottore commercialista oppure ingegnere deve ricevere la dovuta formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ugualmente uno studente lavoratore con contratto di tipo part-time, deve essere formato.
Ricapitolando qualunque sia il rapporto contrattuale il lavoratore deve essere informato, formato e addestrato dal datore di lavoro. Questo al fine di ottemperare correttamente all’obbligo di formazione ex art. 37, comma 1 del D.lgs. 81/08, disciplinato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Stagisti tirocinanti studenti lavoratori part-time sono equiparati a soggetti lavoratori.
Che tipo di formazione occorre impartire a stagisti tirocinanti studenti lavoratori part-time in ambito sicurezza sul lavoro?
La formazione prevista per stagisti tirocinanti o studenti lavoratori part-time è la stessa prevista per tutti i lavoratori. Detto in altro parole, in ottemperanza all’Accordo Stato Regioni, deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica. La formazione specifica dovrà corrispondere al grado di rischio del settore in cui opera l’impresa, ossia di rischio basso, medio o alto. Come noto la formazione specifica è identificata tramite il settore ATECO nella quale è classificata l’impresa. In ragione del grado di rischio sono previste differenti ore di formazione, cosi come previsto per la formazione lavoratori. Ossia 4 ore di formazione per il rischio basso, 8 ore di formazione per il rischio medio e 12 ore di formazione per il rischio alto.
Inoltre, nel caso in cui lo stagista o il tirocinante utilizzi attrezzature particolari dovrà essere addestrato all’utilizzo delle stesse tramite i corsi specifici per attrezzature. Ad esempio nel caso di utilizzo carelli elevatori o piattaforme elevabili, oppure di attività lavorativa in spazi confinati, dovrà svolgere i rispettivi corsi di formazione.
Devo provvedere alla formazione di uno studente in stage, tirocinante o lavoratore part-time anche nel caso lo stesso presti attività per 1 o 2 settimane?
Come detto in precedenza, la risposta è si.
Ad ogni modo potete considerare che per legge la formazione del personale deve essere svolta entro 60 giorni dall’assunzione ovvero dall’avvio del rapporto di subordinazione. Come conseguenza un datore di lavoro che concluda un rapporto di stage prima dei 60 giorni verosimilmente potrebbe, in modo poco elegante, temporeggiare sull’obbligo formativo.
In altro caso, ossia nell’eventualità un tirocinante deve svolgere periodi certificati di presenza all’interno dell’organizzazione superiori ai 60 giorni, dovrà essere formato in ogni caso.
Ad ogni modo, nel caso di utilizzo dell’impresa di stagisti o tirocinanti, è importante prevedere nel DVR dell’azienda una sezione dedicata agli stagisti e tirocinanti. Nella stessa sezione riportare le attività alle quali i soggetti sono adibiti, le attrezzature utilizzate, eventuali DPI forniti, la formazione e l’informazione che verrà data e tutti i rischi specifici a sui il soggetto sarà esposto.
In ogni caso il datore di lavoro, introducendo nella sua organizzazione un soggetto stagista o tirocinante, con l’inizio del rapporto assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica.
Quale è il significato PES PAV PEI?
Il significato PES PAV PEI è da ricondurre all’identificazione delle figure professionali idonee all’esecuzione di lavori su parti in tensione ossia sistemi elettrici. In breve PES è l’acronimo di “Persona Esperta”, PAS di “Persona Avvertita” e PEI di “Persone Idonee”.
I tre acronimi PES PAV PEI distinguono perciò tre differenti figure di addetti che possono operare in differenti situazioni di rischio elettrico. In particolare gli addetti PES e PAV sono lavoratori qualificati ad eseguire lavori elettrici in assenza di tensione o in prossimità di parti in tensione. Mentre i PEI sono i lavoratori qualificati ad eseguire i lavori in presenza di tensione.
PES PAV e PEI devono essere nominati dal Datore di Lavoro. Questo in base alla norma CEI 11-27. In particolare la norma CEI 11-27 prevede specifici requisiti per le figure professionali PES PAV PEI.
Quali sono i requisiti per Addetti PES PAV PEI?
I requisiti previsti per essere abilitati a PES PAV PEI, indicati nella CEI 11-27, sono nello specifico istruzione, esperienza lavorativa maturata e equilibrio psicofisico. Sempre in base alla CEI 11-27 è prevista una precisa preparazione per i soggetti chiamati a svolgere questi ruoli. In particolare con quattro livelli di competenza.
I quattro livelli di competenza sono:
- 1A: conoscenze teoriche;
- 1B: conoscenza e capacità per l’operatività;
- 2A: conoscenze teoriche di base per i lavori sotto tensione;
- 2B: conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.
Al fine di acquisire le conoscenze teoriche è possibile frequentare corsi di formazione PES PAV. Di seguito la qualifica di PEI, riferita ad una persona idonea a svolgere il lavoro per cui è stata scelta, può essere ricoperta indistintamente da un PES PAV. Il PEI dovrà essere sempre designato del datore di lavoro, il quale dovrà tener presente le conoscenze pratiche del soggetto in lavori sotto tensione.
Precisiamo che il datore di lavoro, in tema sicurezza sul lavoro, in ogni caso dovrà dimostrare di aver adeguatamente formato le figure professionali alle quali ha attribuito il ruolo. Oltre al significato PES PAV PEI in relazione al livello di competenze, il datore di lavoro ha il dovere di formare i lavoratori esposti al rischio elettrico. Senza dubbio la formazione di PES PAV PEI rientra a piano titolo fra gli adempimenti formativi previsti dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 quale formazione specifica per i lavoratori esposti a rischio elettrico.
Attestato Formazione Sicurezza e Aggiornamento Formazione
Chi deve conservare l’attestazione di avvenuta formazione del lavoratore?
È noto che l’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata al fine di certificare il rispetto gli adempimenti formativi in Salute e Sicurezza sul Lavoro. Infatti tramite l’attestato è possibile dimostrare di aver svolto e formato i lavoratori ai rischi presenti in azienda e sulla loro prevenzione.
Ad esempio, in caso di ispezione degli organi di controllo o autorità competenti, esibire l’attestazione dell’avvenuta formazione fornisce evidenza di adempimento degli obblighi formativi. Ossia di aver rispettato l’obbligo formativo previsto dalla legge nell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori.
Compresa l’importanza del documento è chiaro che lo stesso deve essere conservato in modo accurato al fine di verificare regolarità e validità svolgimento dell’obbligo formativo.
Spesso capita che i lavoratori ci chiedono se possono conservare personalmente l’attestato dell’avvenuta formazione o se può conservarlo solo il datore di lavoro.
Precisiamo che in base alle indicazioni di legge, l’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro. Questo in considerazione dell’art. 4 del Decreto del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale del 16.01.1997. Cosi come sancito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014.
Nella sentenza, infatti, la Suprema Corte afferma in primo luogo che i datori di lavoro sono tenuti ad ottemperare agli obblighi formativi previsti dagli ex artt. 37 e 55, co. 5, D.Lgs 81/08. Successivamente chiaramente indica che i datori di lavoro devono conservare in azienda attestazione della avvenuta formazione. Questo in considerazione di quanto specificato nel decreto ministeriale del 16/1/1997. In quanto lo stesso decreto è richiamato implicitamente nell’allegato A), punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
A causa delle indicazioni di legge è indubbio che l’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del Datore di Lavoro.
Come lavoratore ho diritto a ricevere l’attestazione dell’avvenuta formazione?
La questione se il lavoratore abbia o no diritto a ricevere l’attestazione dell’avvenuta formazione è da sempre oggetto di questione.
Indipendentemente da quello che si possa evincere dalle interpretazioni di legge, noi suggeriamo al datore di lavoro di consegnare l’attestazione dell’avvenuta formazione. Questo semplicemente in ragione del buon senso e per plasmare il rapporto di fiducia tra lavoratori e datore di lavoro. Cosi come per favorire il rispetto dei lavoratori verso l’organizzazione aziendale di cui fanno parte.
Nel complesso è considerabile che la Salute e Sicurezza dei Lavoratori è un diritto fondamentale del lavoratore. Da un altro punto di vista la consegna dell’attestazione di avvenuta formazione favorisce un ruolo attivo dei lavoratori nella comprensione dell’impegno comune in ambito sicurezza. Come risultato della consegna dell’attestazione di avvenuta formazione il lavoratore può supportare la comprensione dell’allineamento della formazione ricevuta rispetto ai ruoli svolti. Allo stesso modo può suggerire al datore di lavoro la mancanza di requisiti per svolgere un determinato incarico o lacuna formativa. Cosi come essere cosciente della necessità di aggiornare la formazione come conseguenza della scadenza dell’attestazione e della perdita di idoneità alla mansione svolta.
Ad ogni modo precisiamo che il Garante della Privacy nell’anno 2000 con un provvedimento ha indicato che il dipendente ha diritto ottenere la copia dell’attestato. Ossia di pretendere dal datore di lavoro copia dell’attestato a lui intestato. Questo come conseguenza dell’art. 13 della legge n. 675/96, oggi abrogato e sostituito dall’art. 15 del Regolamento n. 679/2016. Anche detto GDPR (EU). Per la semplice ragione che l’interessato ha diritto ha di accedere e ottenere copia di tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda. Conseguentemente anche di quelle inerenti informazioni di qualifica professionale.
Conviene consegnare l’attestazione di avvenuta formazione al lavoratore?
Come è stato detto in precedenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare presso l’azienda gli attestati di ciascun lavoratore. Questo al fine di provare l’adempimento agli obblighi formativi previsti dalla legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
In ogni caso il lavoratore potrà in ogni momento fare valere il suo diritto di richiedere copia dell’attestato in sicurezza sul lavoro. A ben vedere infatti l’attestato è intestato e contiene i dati del lavoratore, non è intestato al datore di lavoro. Nel caso il datore di lavoro o l’azienda si rifiutino di consegnare l’attestato, il lavoratore ha facoltà di denunciare l’accaduto alla ASL competente per territorio. Allo stesso modo di denunciare la mancata consegna al Garante della Privacy.
In considerazione di quanto detto consigliamo sempre, in ogni caso, di consegnare una copia dell’attestato di avvenuta formazione in caso di richiesta del dipendente. In particolare ricordiamo anche che affermare che l’attestato sicurezza sul lavoro è perso o distrutto non è un’attenuante per evitare eventuali sanzioni. Vedi il nostro post sul tema. “Ho perso l’attestato del corso in sicurezza sul lavoro, cosa devo fare per recuperare l’attestato perso?”
Come prendere il Patentino Muletto?
In breve la risposta alla domanda su come prendere il patentino muletto è frequentare un corso per carrelli elevatori e superare le prove di valutazione. Per mezzo della frequenza del corso e superamento delle prove valutative sarà possibile ottenere l’attestato di avvenuta formazione che abilita alla guida del muletto.
L’attestato di abilitazione guida carelli elevatori (muletti) è un requisito obbligatorio di legge per la conduzione delle cosi dette attrezzature da lavoro. Un ulteriore attestazione di guida specifica e necessaria per la conduzione dei carrelli elevatori. In altre parole una licenza da conseguire in aggiunta al possesso della patente di guida di tipo B o C.
Nello specifico il corso che abilita alla guida dei carrelli elevatore può prevedere 12, 16 o 20 ore di formazione, a seconda del tipo di mezzo. La formazione deve essere sia di tipo teorico, sia di tipo pratico. I corsi prevedono la presenza in aula dei partecipanti e la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione.
Ad esempio un corso per magazzinieri addetti alla guida muletti prevede 12 ore di formazione, di cui 8 ore di formazione teorica e 4 di prova pratica. Questo secondo quanto stabilito nell’accordo formativo stato regioni che disciplina le modalità su come prendere il patentino muletto. Al superamento delle prove di valutazione, teorica e pratica, è previsto il rilascio dell’attestato formativo abilitante alla guida dei carrelli elevatori.
Devo registrare il patentino di guida presso la motorizzazione civile?
Precisiamo che l’attestato formativo per la guida dei carelli elevatori non è un documento rilasciato dalla motorizzazione civile. Allo stesso modo, sottolineiamo che il tesserino di plastica rilasciato da alcune organizzazioni in funzione di patentino non ha particolare rilevanza. Questo poiché il documento formativo valido per legge è rappresentato dall’attestato di formazione per carrelli elevatori.
L’attestato di formazione per carrelli elevatori è un attestato specifico emesso da organizzazioni autorizzate allo svolgimento corsi. Conseguentemente alla frequenza dei corsi per il rilascio dell’abilitazione di guida muletto e del superamento delle relative prove, sarà possibile ottenere il patentino muletto. In particolare trattasi di operatori che operano nell’ambito delle attività di formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro D.lgs. 81/2008. Questo poichè la normativa che illustra come prendere il patentino muletto è disciplinata dagli art. 71 e 73 D.lgs. 81/2008. Cosi come dall’Accordo Stato Regioni del 21/02/2012.
L’attestato rilasciato al termine del corso ha validità a tutti gli effetti di legge per dimostrare il possesso dell’abilitazione di guida, senza necessità di ulteriori incombenze. Una volta conseguito l’attestato, lo stesso ha validità di 5 anni a partire dalla data di rilascio. Trascorsi 5 anni dal conseguimento occorrerà aggiornare la propria formazione con un corso di aggiornamento per guida carrelli elevatori. Il corso di aggiornamento prevede un minimo di 4 ore di formazione.
Quanto dura l’attestato sicurezza sul lavoro?
Spesso ci si domanda quanto dura l’attestato in sicurezza sul lavoro, ovvero quale è la scadenza degli attestati in salute e sicurezza sul lavoro. La risposta a questa domanda può avere varie risposte. Questo a seconda del tipo di attestato scaduto.
La durata dell’attestato può essere differente. Per il semplice fatto che la scadenza dell’attestato è legata anche al tipo di formazione conseguita. Ad esempio la scadenza degli attestati antincendio o di primo soccorso è differente. Cosi come la durata degli attestati di formazione per carelli elevatori è differente rispetto alla scadenza attestato rls.
In ogni caso, precisiamo che tutti gli attestati in sicurezza sul lavoro, conseguiti ai sensi dell’art 37 D.Lgs.81/2008, hanno una scadenza. Conseguentemente devono essere periodicamente aggiornati. Questo al fine di operare in conformità alla legge nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Il mancato aggiornamento della formazione e la scadenza dell’attestato, comporta la perdita di validità dell’attestato. Infatti nel caso in cui si superi la durata dell’attestato, senza eseguire l’aggiornamento, questo perde la sua validità. Conseguentemente il lavoratore non è considerato conforme allo svolgimento delle mansioni. Questo fino a quando il lavoratore non avrà effettuato il corso di aggiornamento.
Precisiamo che lo svolgimento di attività lavorative, privi di un attestato valido, espone al rischio di sanzioni da parte delle autorità di controllo. Quindi arrivati a scadenza degli attestati formativi, occorre frequentare i corsi di aggiornamento per poter operare in regola sui luoghi di lavoro.
Dal punto di vista della tutela del lavoro, il limite alla durata dell’attestato ha la funzione di favorire l’apprendimento dei lavoratori nel corso di tutta la loro permanenza nel ciclo lavorativo. Con il fine di instillare nei lavoratori la consapevolezza dei rischi nell’evoluzione del percorso lavorativo e di renderli edotti sull’esposizione ad eventuali nuovi rischi.
Quando scade l’attestato in sicurezza sul lavoro in mio possesso?
La durata degli attestati varia a seconda della formazione ricevuta. Cosi come dell’attività svolta o dalle modifiche intervenute nelle attività. Per questo motivo i lavoratori possono trovarsi a frequentare corsi differenziati per argomenti e numero di ore.
In altre parole un lavoratore può trovarsi a dover verificare la scadenza attestato antincendio o la scadenza attestato primo soccorso. Cosi come la scadenza attestato carello elevatore, ple, rspp o rls. Ogni attestato di formazione in salute e sicurezza ha una durata specifica. Cosi come un aggiornamento specifico.
Illustrato quanto sopra, riportiamo di seguito uno schema dove è possibile verificare la scadenza dell’attestato dei principali corsi. Questo per aiutarvi a comprendere quanto dura l’attestato sicurezza sul lavoro in vostro possesso.
TIPO di ATTESTATO SICUREZZA SUL LAVORO | DURATA ATTESTATO | ORE di AGGIORNAMENTO A SEGUITO SCADENZA |
---|---|---|
Corso Lavoratori | 5 anni | 6 ore |
Attestato per Addetti Antincendio | 3 anni |
2 ore (corsi antincendio rischio basso) 5 ore (corsi antincendio rischio medio) 8 ore (corsi antincendio rischio alto) |
Attestato Addetti Primo Soccorso | 3 anni |
6 ore (aziende Gruppo A) 8 ore (aziende Gruppo B e C) |
Corso Lavoratore Preposto | 2 anni | 6 ore |
RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza | ogni anno |
4 ore (aziende fino a 50 dipendenti) 8 ore (aziende oltre 50 dipendenti) |
Dirigente | 5 anni | 6 ore |
Datore di Lavoro Servizio Prevenzione e Protezione | 5 anni |
6 ore (Datore di Lavoro Rischio Basso) 10 ore (Datore di Lavoro Rischio Medio) 14 ore (Datore di Lavoro Rischio Alto) |
Attestato Carrelli Elevatori (Patentino Muletto) | 5 anni | 4 ore (suddivise in teoria e parte pratica) |
Attestato Piattaforme Aeree Elevabili (Patentino PLE) | 5 anni | 4 ore (suddivise in teoria e parte pratica) |
Corso Gru su Autocarro | 5 anni | 4 ore (suddivise in teoria e parte pratica) |
Corsi PES PAV per Rischio Elettrico | 5 anni | 4 ore |
Cosa devo fare per svolgere l’esame di idoneità tecnica presso il Comando Vigili del Fuoco?
Conseguito l’attestato del corso formazione antincendio livello 3 (ex rischio alto), gli esami di idoneità tecnica antincendio sono svolti presso il Comando Vigili del Fuoco. Gli esami infatti devono essere svolti in modo esclusivo presso i comandi VVF.
Per lo svolgimento dell’idoneità tecnica antincendio, gli allievi dovranno presentare l’attestato di formazione antincendio livello 3 al comando VVF. L’attestato infatti è requisito per l’ammissione all’esame di idoneità tecnica presso il Comando VVF. In aggiunta, dovranno versare i corrispettivi previsti dai VVF nelle modalità da loro indicate.
Per questo motivo è opportuno prendere contatti con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima del completamento del corso antincendio livello 3. Questo al fine di verificare le modalità e ricevere le indicazioni per svolgere l’esame di abilitazione.
In particolare si ricorda che il Comando Provinciale VVF presso cui formulare la richiesta è quello del luogo in cui ha sede lo stabilimento aziendale. In altre parole quello della provincia in cui operano i lavoratori nominati addetti antincendio.
Ogni comando provinciale può prevedere diverse procedure per lo svolgimento della prova. Ad ogni modo per l’ammissione all’esame occorre pagare una quota di partecipazione di euro 58,00 per ciascun partecipante. L’importo è lo stesso presso tutti i comandi dei vigili del fuoco. Questo per il fatto che la somma è stabilita per legge nel D.M. 14/03/2012. In aggiunta alla quota di partecipazione ogni comando può prevedere diverse modalità di svolgimento ed iscrizione, cosi come a richiedere l’applicazione di marche da bollo.
Prendiamo ad esempio un’azienda della provincia di Ancona. In questo caso il rappresentante aziendale, dovrà inoltrare domanda per svolgere la prova di idoneità tecnica antincendio al Comando Vigili del Fuoco di Ancona. L’invio è previsto esclusivamente tramite PEC.
La domanda dovrà essere predisposta su modulo già predisposto dal comando dei vigili del fuoco a cui eventualmente occorrerà apporre il bollo, se non esenti. Insieme alla domanda occorrerà fornire l’elenco dei partecipanti, sempre tramite modulo già predisposto presso dal comando VVF. In modo ulteriore occorrerà rilasciare ai Vigili del Fuoco l’attestato conseguito con il corso di formazione antincendio livello 3.
Ricevuta la domanda, il Comando Vigili del Fuoco della provincia di Ancona la vaglierà. Questo al fine di verificare la conformità, il pagamento del versamento e l’elenco dei partecipanti. Se formulata correttamente provvederà a comunicare la data di convocazione all’esame. Conseguentemente l’azienda dovrà provvedere al pagamento della quota di iscrizione per singolo partecipante.
Come si svolge l’esame di idoneità degli addetti livello 3?
Solitamente l’accertamento di idoneità consistere in un questionario, una prova orale ed una prova pratica. La valutazione delle prove è effettuata da una commissione. La commissione è nominata dal Direttore Regionale VVF e costituita presso la sede centrale del Comando di svolgimento dell’idoneità tecnica.
La prova scritta solitamente consiste in un questionario da compilare in circa 15/20 minuti con risposte di tipo vero/falso o a risposta multipla.
La prova orale usualmente riguarda argomenti che sono stati trattati durante il corso di formazione, con eventuale confronto sugli eventuali errori commessi nella prova scritta.
Infine la prova pratica prevede l’esecuzione di prove di spegnimento e stendimento della manichetta. In modo ulteriore l’esaminatore potrebbe eventualmente svolgere ulteriore prove. A titolo di esempio uso di naspi e idranti, uso di autoprotettori e maschere antigas.
Ai fini prova pratica è richiesto ai partecipanti di depositare, a propria cura, presso l’area prevista per di esame il materiale per la prova spegnimento. Ogni Comando può prevedere diverse modalità. Tuttavia di solito trattasi di:
- Estintori ad anidride carbonica (CO2) da kg 5 ogni e di eventuale scorta, in base al numero di partecipanti.
- Bombola di G.P.L. in base ad un determinato numero di partecipanti.
Il trasporto del materiale presso l’area prova indicata dai VVF dovrà essere eseguito a cura dai partecipanti. Terminata la prova occorrerà prevedere anche alla loro rimozione, ossia al loro prelievo. Per quanto motivo si consiglia di contrassegnare il materiale depositato presso l’area di svolgimento prova per evitare confusione fra il materiale depositato da diversi partecipanti.
***NOTA BENE: Si precisa come le indicazioni fornite nel presente testo sono solo di tipo puramente indicativo. Questo per il semplice fatto che ogni comando provinciale Vigili del Fuoco può prevedere differenti costi e modalità di svolgimento della prova di idoneità tecnica. Si consiglia di prendere sempre contatti con il Comando Provinciale della propria area territoriale. Questo al fine di verificare le modalità con cui svolgere la prova di idoneità tecnica antincendio.
Organizzazione Corsi e Formazione
Molte volte ci chiedono le differenze tra corsi in aula e corsi online (e-learning) oppure quale dei due sia meglio per svolgere la formazione. La risposta dipende principalmente dalle necessità aziendali, dall’attitudine dei partecipanti ed anche dalla propensione del datore di lavoro a prediligere l’una o l’altra modalità. Ognuno di noi, quindi, dovrà fare le proprie valutazioni e scegliere la modalità a lui più congeniale.
Considerazioni sulle differenze tra corsi in aula e corsi online (e-learning)
In breve le principali differenze tra corsi in aula e corsi online, oltre che nell’organizzazione, risiedono nella possibilità di interazione ed iterazione.
Per interazione intendiamo la reciproca influenza tra i partecipanti, i quali potranno confrontarsi attivamente ed in tempo reale con colleghi di pari grado e docenti. Per iterazione intendiamo la possibilità di retorica e ripetizione dei concetti, esercitabile nel corso della sessione formativa con un approccio più enfatico.
In aula i discenti possono scambiarsi opinioni, confrontarsi ed analizzare casi specifici in modo più agevole. Possono porre domande e trovare risposte alle proprie curiosità, anche in sinergia con gli altri partecipanti. Nella modalità e-learning (corsi online) si segue strettamente il percorso formativo prestabilito, anche se occorre anche considerare le maggiore flessibilità offerte dai corsi in videoconferenza. La modalità in videoconferenza può favorire un maggior grado di interazione ed iterazione rispetto ad un corso online inteso in senso stretto.
A livello organizzativo, il corso in aula o in videoconferenza prevede una frequenza in giorni ed orari stabiliti. In modalità strettamente intesa come e-learning è direttamente il corsista che sceglie quando, come e dove seguire il corso e mantenere attiva la propria attenzione. Solitamente, infatti, il corso e-learning è definito anche come asincrono, erogabile in qualunque momento della giornata, senza vincoli di posizione geografica e senza vincoli di tempo. Mentre la formazione in videoconferenza, è definita sincrona. Nei limiti del periodo di utilizzo, un corso in modalità e-learning può essere fruito dal discente più volte.
Naturalmente ogni partecipante al corso può ritenere per varie ragioni più interessante partecipare ad un corso in aula oppure prediligere la formazione in modalità remota. Non è raro l’utilizzo di entrambe le modalità per lo svolgimento di un corso, nella cosi detta modalità corso blended.
Vantaggi e Svantaggi della formazione in Aula
Uno dei principali vantaggi dei corsi in aula è quello di poter porre domande al docente e confrontarsi in tempo reale con gli altri partecipanti. Gli spunti di riflessione e gli stimoli formativi offerti dal docente si sommano a quelli favoriti dall’interazione con gli altri allievi.
Vi è la possibilità di adattare la lezione o il materiale didattico a livello della classe. Solitamente i corsi che richiedono la trattazione di argomenti complessi o necessitano di una collaborazione tra gli allievi saranno più adeguati se svolti in aula.
La formazione in aula offre un’ampia possibilità di creare per momenti di workshop o di brainstorming. I partecipanti di una lezione, all’interno di un’aula, sono naturalmente più concentrati sul materiale didattico e percepisco.
Dall’altro lato, la formazione in aula può risultare in un maggior costo per la gestione del corso. Questo sia in termini di logistica, sia di tempo e denaro.
Vantaggi e Svantaggi della formazione online (e-learning)
Generalmente i sostenitori della formazione e-learning tendono ad evidenziare risparmi in ordine di tempo e denaro. Questi risparmi deriverebbero da una riduzione dei costi e gestione, flessibilità logistica, possibilità di poter fare frequentare il corso in qualsiasi orario ed in qualsiasi luogo.
Dall’altro lato gli svantaggi della formazione online possono risiedere nella necessità di dotarsi di un’adeguata infrastruttura tecnologica per la frequenza dei corsi. Infrastruttura tecnologica che potrebbe non essere utilizzata a seguito della conclusione del corso. Difficoltà di eseguire un’idonea valutazione dell’efficacia dei programmi di formazione. Nel fatto che la formazione fruita in modalità e-learning, se non somministrata in modo appropriato, può risultare in un calo di partecipazione attiva degli allievi.
Sul punto occorre specificare che l’Accordo Stato Regioni del dicembre del 21/12/20011 definisce un preciso modello formativo interattivo, realizzato all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semi-strutturati (forum, chat tematiche) nella quale sia operativa una piattaforma informatica che permette di interagire sia con i tutor sia tra i partecipanti. Da questa definizione è chiaro che la formazione prevista dalla normativa, non si limita alla sola fruizione del materiale formativo tramite internet, prevede altro.
In quanto alla possibilità di frequentare il corso in qualsiasi orario ed in qualsiasi luogo, riscontriamo un limite nell’art.37 del D. Lgs. n. 81/2008. In base all’art.37 la formazione, in sicurezza sul lavoro, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Su questo abbiamo espresso considerazione nella FAQ consultabile al seguente link “ i corsi per lavoratori devono essere svolti durante o fuori l’orario di lavoro? ”
La partecipazione ai corsi di formazione è subordinata alla conferma di acquisto del corso. L’accesso all’offerta formativa corsi avviene tramite il sito web AGRsicurezza, oppure tramite contatto diretto con un rappresentante AGRsicurezza.
L’acquisto del corso, tramite il sito web AGRsicurezza, è finalizzato semplicemente con la selezione del prodotto e la conferma dell’acquisto nel carrello prodotti. Completata la procedura, il sistema informativo ci notifica la prenotazione per il corso scelto. Allo stesso tempo il sistema invia un’email di conferma del tuo ordine e della tua registrazione al corso all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Solitamente, a seguito della ricezione del vostro ordine, provvediamo a contattarvi per verificare la conferma del vostro acquisto.
Se volete chiedere informazioni e chiarimenti prima di procedere all’acquisto, potete contattarci tramite il modulo di contatto AGRsicurezza. In questo modo vi risponderemo entro le 24 ore successive all’invio del messaggio, in caso di giorni lavorativi. Alternativamente, se preferite, potete anche chiamarci al telefono.
Nell’acquisto tramite contatto diretto con un rappresentate AGRsicurezza vi sarà chiesto di compilare un modulo di iscrizione ai corsi. Nel modulo sono richieste indicazioni relative ai partecipanti e i dati per le formalità di gestione amministrativa.
Per conoscere le modalità di partecipazione ai corsi di formazione AGRsicurezza, nel dettaglio, potete verificare le Condizioni Generali di Acquisto presenti sul sito AGRsicurezza.it.
Ricordiamo che nell’acquisto dei prodotti e servizi, gli utenti dichiarano di essere a conoscenza delle Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento Privacy AGRsicurezza.
Quali sono le modalità di partecipazione ai corsi di formazione di tipo e-learning?
Nel caso dei corsi in modalità e-learning, se l’acquisto si completata tramite pagamento con carta di credito il corso è già attivo. In altro caso, se la scelta è caduta sull’opzione di pagamento con bonifico, dovete inviare via email la conferma di esecuzione del pagamento. Solitamente dopo l’acquisto del corso necessitiamo di procedere al rilascio del corso.
In caso di dubbi interpretativi o domande, non esitate a contattarci, saremo ben lieti di rispondere alle vostre richieste di chiarimento.
Generalmente il codice sconto per il corso di formazione può essere rilasciato in occasione di particolari offerte promozionali, nota di credito o situazioni particolari. Il suo rilascio è una scelta discrezionale dell’azienda. Il codice sconto per il corso di formazione potrebbe essere sono reso noto tramite la pubblicazione sul sito, inviato tramite email o rilasciato a titolo personale a seguito di contatto con il personale AGRsicurezza o altro.
L’accessibilità delle offerte tramite codici sconto potrebbe essere soggetta a condizioni, termini e vincoli temporali. Nel caso siate in possesso di codici sconto è sempre utile verificarne la scadenza. Il codice sconto può prevedere uno sconto fisso o in percentuale oppure essere attivabile in presenza di un acquisto minimo di prodotti e servizi.
Che differenza c’è tra il codice sconto e le offerte che proponete sul vostro catalogo?
L’utilizzo di un codice sconto permette di usufruire di un’offerta per lo più personalizzata o lasciata in occasione di un evento, di un nota di credito o in relazione all’acquisto di determinati prodotti o altro. Detto in altre parole, il codice sconto è rilasciato ad una persona e potrebbe essere personale. Le offerte proposte sul catalogo corsi di formazione AGRsicurezza sono invece accessibili a tutti, nel limite di eventuali condizioni per la loro accessibilità.
Ad esempio in determinati periodi dell’anno come Natale, San Valentino o l’ormai conosciuto “Black Friday” molti venditori propongono prodotti a prezzi scontati ed articoli sottocosto. Altre occasioni per usufruire di offerte possono essere ad esempio i Last Minute. Queste offerte sono pensate per tutti gli eventuali compratori e riguardano un’ampia gamma di prodotti. I codici sconto invece sono rilasciati a titolo personale e prevedono solitamente un determinato arco di tempo per il loro utilizzo. I codici sconto sono anche detti coupon sconto o buoni sconto.
Meglio il coupon per il corso di formazione o le offerte presenti sul vostro catalogo?
Cerchiamo di offrire i nostri prodotti proponendo sempre la nostra migliore offerta, in relazione alla necessità di contemperare un livello adeguato di qualità per la vostra formazione. Periodicamente, allo stesso modo, potremmo proporre offerte promozionali accessibili direttamente dal sito o tramite codici sconto (coupon). Alle volte le due modalità potrebbero essere cumulabili e quindi risultare in un maggior vantaggio in fase di acquisto.
Per una panoramica delle nostre offerte, eventualmente attive, potete visionare il catalogo formativo AGRsicurezza.
i corsi per lavoratori devono essere svolti durante o fuori l’orario di lavoro ?
in tema orario corsi sicurezza lavoro è possibile affermare che la frequenza delle sessioni di formazione, per il D.lgs. 81/2008, deve rientrare all’interno dell’orario lavorativo. Questo per il fatto che i corsi in sicurezza sul lavoro, a norma di legge, devono essere svolti durante l’orario di lavoro e non possono comportare perdite economiche per i lavoratori.
Infatti l’art.37 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce come la formazione dei lavoratori, così come la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, deve avvenire in orario di lavoro. Allo stesso modo l’articolo di legge statuisce che la formazione non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In considerazione del fatto che i costi della formazione non possono pesare su lavoratori.
Sul punto evidenziamo anche come anche la frequenza dei corsi di formazione in modalità E-learning (cosi detti corsi online in sicurezza sul lavoro) dovrebbero svolgersi in orario di lavoro.
Sono previste sanzioni penali per il datore di lavoro che svolge la formazione al di fuori dell’orario di lavoro ?
Non sono previste sanzioni penali a carico del datore di lavoro che formi il dipendente al di fuori dell’orario di lavoro. Questo nonostante il preciso obbligo di formazione dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008.
Nulla vieta, sia al datore di lavoro sia al dipendente, di potersi accordare per lo svolgimento della formazione in sicurezza sul lavoro in un orario concordato da entrambe le parti. Un simile accordo ricade all’interno del diritto civilistico, poiché attinente agli obblighi di natura patrimoniale-contrattuale.
Verosimilmente, alle volte, la scelta di frequentare il corso in sicurezza sul lavoro fuori dall’orario lavorativo potrebbe essere dovuta ad una libera scelta del dipendente. Il dipendente potrebbe volersi organizzare da solo oppure potrebbe volere recuperare un permesso di lavoro o per altri motivi.
In ogni caso il datore di lavoro che organizza la formazione al di fuori dell’orario lavorativo, senza accordarsi con il dipendente o senza retribuirgli il tempo dedicato all’attività formativa si espone al rischio di poter essere citato in sede giudiziale civile. Senza accordo, il lavoratore potrebbe esercitare il diritto di richiedere il rimborso del costo per il tempo dedicato alla formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/2008. Nel caso si verifichi questa eventualità, lo stesso, potrà richiedere anche eventuali interessi e rivalutazione degli importi.
Per quanto detto il datore di lavoro non può, contro ogni previsione, decidere di eseguire la formazione del lavoratore, del preposto o del dirigente, al di fuori dell’orario di lavoro senza il consenso del dipendente.
Precisiamo che, dall’altro lato, il dipendente non può rifiutarsi di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza organizzati all’interno dell’orario lavorativo.
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Gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione AGRsicurezza sono rilasciati nei giorni successivi alla frequenza del corso. Condizione per il rilascio è quella di aver superato la prova finale di valutazione del corso di formazione.
Solitamente, in presenza di un numero ordinario di partecipanti, potremmo impiegare al massimo una settimana per rilasciare gli attestati di partecipazione al corso.
Se le classi presentano un numero elevato di partecipanti, la consegna degli attestati potrebbe avvenire in un arco di tempo di qualche settimana. Il riferimento è ad esempio al caso di partecipanti a seminari o convegni. Ad ogni modo anche in caso di un numero di partecipanti elevato provvediamo a rilasciare l’attestato in un arco di tempo massimo di 30-45 giorni.
Gli attestati riportano i dati previsti per legge:
- i dati relativi all’ente che organizza il corso;
- normativa di riferimento in base al corso svolto;
- dati del partecipante al corso di formazione;
- il tipo di corso scelto, settore ATECO di appartenenza, ore frequentate;
- periodo di svolgimento del corso;
- firma del responsabile del progetto formativo.
Potete rilasciare un certificato di frequenza da presentare al dipartimento del personale in attesa degli attestati di partecipazione corsi di formazione?
Se vi occorre un attestato di frequenza al corso di formazione da consegnare al dipartimento di gestione risorse umane, provvediamo a rilasciarlo su vostra richiesta. Nel documento indicheremo la vostra partecipazione al corso con l’indicazione dei giorni e degli orari di frequenza su carta intestata e siglata da AGRsicurezza.
Ho ricevuto l’attestato di formazione con la mia data di nascita ed codice fiscale errato cosa devo fare?
Può capiate che in fase di registrazione alcuni partecipanti non forniscono correttamente i propri dati. In altri casi può anche succedere che nella fase di caricamento dei vostri dati, per la stampa degli attestati, avvenga un errore di digitazione.
In questo caso se, ricevuto l’attestato, verificate la presenza di un dato errato basterà contattarci ed informarci dell’errore di stampa sul documento. Provvederemo a eseguire le dovute correzioni, ristampare l’attestato e riconsegnarvi una nuova copia. Eventuali attestati di partecipazione corsi di formazione errati saranno distrutti a sistema.
Ho perso l’attestato del corso in sicurezza sul lavoro, cosa devo fare per recuperare l’attestato perso?
L’attestato sicurezza sul lavoro perso può essere causa di problemi poichè rende difficile dimostrare di avere ricevuto l’adeguata formazione o aver addestrato il lavoratore. Infatti l’azienda e il datore di lavoro, in caso di controlli, devono essere in grado dimostrare di avere adempiuto agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza dei lavoratori.
Nel caso in cui siano eseguiti dei controlli da parte delle autorità competenti, la mancanza dell’attestato può causare l’emissione di una sanzione nei confronti dell’azienda e dal datore di lavoro. Questo per il fatto che l’azienda sottoposta alle procedure di verifica deve presentare il certificato di avvenuta formazione.
Per questo motivo, il datore di lavoro deve fare attenzione a conservare gli attestati in modo adeguato. Cosi come ad essere in grado di poterli visionare facilmente per verificarne la validità.
Solitamente mantenere copia elettronica in backup dati degli attestati può essere una buona idea. Tuttavia può accadere che l’attestato di formazione vada disperso oppure distrutto per cause non dipendenti dal datore di lavoro, dell’azienda o del lavoratore. Pensiamo ad esempio ad un eventuale incendio o perdita di documentazione a causa di un trasferimento della sede aziendale, cancellazione di un hard disk e altro.
Cosa fare allora per recuperare l’attestato sicurezza sul lavoro perso?
La competenza del rilascio del certificato è dell’ente che organizza o cura direttamente la formazione. Per questo motivo basterà ricordarsi l’organizzazione organizzatrice del corso e chiedere l’emissione di un certificato attestante la formazione in sostituzione di quello smarrito.
Il soggetto formatore, infatti, è tenuto a conservare per un periodo di tempo non inferiore ai 10 anni il “Fascicolo del Corso”. All’interno del fascicolo sono contenuti i dati anagrafici di partecipanti, l’elenco discenti, il nominativo docente, contenuti formativi, ora, inizio, fine e test di verifica finale.
Precisiamo che, in ogni caso, occorre prestare attenzione alla validità temporale dell’attestato formativo. La formazione dei lavoratori e del datore di lavoro deve essere, infatti, periodicamente aggiornata con specifici corsi di aggiornamento. Nel caso in cui, conseguito l’attestato, non si proceda ad aggiornare la formazione, lo stesso perde di validità e il personale non è più abilitato allo svolgimento della sua mansione.
In caso di mancato aggiornamento, non si potrà affermare che l’attestato sicurezza sul lavoro perso è un’attenuante per evitare sanzioni da parte delle competenti autorità di controllo.
Le credenziali di accesso al corso in modalità e-learning, saranno inviate entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento. In caso di acquisto con pagamento a mezzo bonifico bancario, le credenziali di accesso saranno inviate solo all’esito dell’accreditamento del bonifico sul conto corrente AGRsicurezza, bonifico che dovrà riportare nella causale il codice del corso ed il nominativo del partecipante.
Il corso la cui iscrizione è soggetta alla modalità in avvio, prevedono la possibilità di iscriversi registrando la propria iscrizione. Quando il corso sarà attivato sarà inviata una comunicazione 10 giorni prima dell’avvio del corso.
è possibile disdire la partecipazione al corso inviando comunicazione scritta a formazione@agrsicurezza.com almeno 7 giorni lavorativi prima della data di svolgimento della sessione formativa. La disdetta non comunicata nei tempi indicati, prima dell’inizio del corso, darà luogo all’addebito dell’intera quota di iscrizione.
Pagamenti e Fatture
Le modalità di pagamento per gli acquisti online o acquisti effettuati tramite contatto diretto con rappresentanti AGRsicurezza possono essere avvenire in varie modalità.
Che scegliate di acquistare in modalità online o diretta, confermata la decisione di acquisto, in entrambi i casi potrete procedere al pagamento come meglio credete. Carta Conto, Carta di Credito, Bonifico Bancario e se da voi già utilizzati o conosciuti Bitcoin ed altre Criptovalute.
Quindi, schematizzando, è possibile eseguire i pagamenti secondo le diverse modalità:
- Carta Conto;
- Carta di Credito;
- Bonifico Bancario;
- Bitcoin ed altre Criptovalute.acquisti
Potrete scegliere il modo a voi più congeniale. Anche negli acquisti effettuati direttamente sul sito, è possibile pagare immediatamente o in modo differito. Concludendo l’acquisto della merce nel carrello potrete pagare tramite le carte di pagamento o le criptovalute oppure selezionare la modalità di pagamento tramite bonifico bancario. In questo ultimo caso, il vostro acquisto, sarà riservato e potrete effettuare il pagamento successivamente.
Nel caso, invece abbiate necessità di maggiori informazioni e volete procedere ad acquisto tramite contatto diretto, potete contattarci telefonicamente o tramite il modulo di contatto AGRsicurezza. Preso contatto direttamente con noi, a seguito della conclusione della vostra decisione di acquisto, procediamo all’invio della fattura elettronica nella quale sono indicati i dati per l’esecuzione del pagamento a mezzo bonifico bancario.
Le modalità di pagamento per gli acquisti online effettuate sul sito web sono sicure?
Le transazioni effettuate sul sito, in modalità di pagamento acquisti online, sono sicure poiché utilizzano processori di pagamento che garantiscono transazioni sicure e conformi alle disposizioni in tema di trattamento dati personali privacy. Il sito è AGRsicurezza utilizza un protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Over Secure Socket Layer) per rendere più sicuro ed affidabile la navigazione. L’HTTPS è un protocollo per gestire una comunicazione sicura attraverso una rete di computer utilizzati sulla rete internet.
Ricordiamo che accettiamo pagamenti anche in Bitcoin e Criptovalute, questo perché riteniamo questi prodotti innovativi una valida alternativa ai metodi di pagamento tradizionali. Anche se spesso legati a notizie di frodi o riciclaggio in realtà le criptovalute, se usate con accortezza, permettono di ridurre in buona misura i costi legati alle transazioni di pagamento. Permettono di eseguire le transazioni di pagamento con commissioni più vantaggiose rispetto ai sistemi di pagamento tradizionali. Riguardo al funzionamento dei pagamenti in criptovalute abbiamo offerto maggiori chiarimenti nella FAQ “Che cosa sono i pagamenti in criptovaluta ?”
Che cosa sono i pagamenti in criptovalute e Bitcoin?
Per comprendere cosa sono i pagamenti in criptovaluta, occorre capire che cosa sono i Bitcoin e le altre Criptovalute. Con una risposta, concisa ed immediata, potremmo definire i pagamenti in criptovaluta transazioni di pagamento effettuate utilizzando Bitcon e altre criptovalute (Ripple, Thether, Litecoin, etc.). Queste transazioni di pagamento sono effettuate tramite lo scambio di un “bene” che possiamo definire virtuale. A questo bene, entrambi gli operatori della transazione, attribuiscono un valore pari a quello di un mezzo di pagamento e di scambio. Alcuni utilizzano i Bitcoin i le criptovalute anche come investimento, ma in realtà non è per questo che sono state create.
Considerando il Bitcoin come mezzo di pagamento e di scambio è possibile vederlo come un nuovo mezzo per gestire transazioni di tipo economico. Detto in altre parole è possibile utilizzarlo al pari di una moneta tradizionale. Per questo motivo è anche conosciuto da molti come “moneta digitale” o “criptomoneta”, ossia una moneta creata e gestita elettronicamente.
Il suo sistema di pagamento digitale è basato su un sistema decentralizzato, nel quale non sono presenti depositi centralizzati o gestori della moneta. Chi possiede Bitcoin opera all’interno di una rete di cui può essere cliente o fornitore. Ogni transazione svolta tramite Bitcoin è operata e validata dall’intera rete.
Dal suo lancio, avvenuto nel 2009, il Bitcoin si è ampiamente diffuso ed al suo fianco sono stati sviluppati nuove valute digitali come Ripple, Thether, Litecoin ed altre. Ad oggi, esistono oltre 2000 differenti monete digitali. Parlando in generale, le valute digitali sono definite Criptovalute. Queste sono differenti per caratteristiche tecnologiche e di mercato, ma accomunate dalla logica di funzionamento basata sull’utilizzo della tecnologia Blockchain.
I pagamenti in Bitcoin e criptovalute sono eseguiti tramite transazioni di trasferimento delle monete digitali da un wallet (inviante) ad un altro wallet (ricevente).
Chi gestisce le transazioni in Bitcoin e criptovalute?
Se, da quanto sopra esposto, siamo riusciti a darvi un’idea delle criptovalute, dovreste aver compreso che queste altro non sono che una registrazione digitale. I trasferimenti di criptovalute sono transazioni effettuate tramite una registrazione digitale. Queste transazioni di pagamento in Bitcoin e criptovalute sono irreversibili, rapide, a costo inesistente o con commissioni bassissime rispetto ai tradizionali sistemi di pagamento.Tutte transazioni sono registrate digitalmente. Chiunque nel network può conoscere la storia di tutte le transazioni e la sequenza dei pagamenti fino all’origine della criptovaluta, ossia alla sua creazione. La Blockchain è pubblica e visibile a tutti coloro che vogliono interrogarla.
L’offerta di criptovaluta è regolata da un software e il livello di allineamento con gli utenti del sistema. L’offerta non può essere manipolata da nessun governo, banca, organizzazione o individuo, anche se teoricamente è ritenuto possibile un attacco hacker “Attacco 51%” sulla Blockchain. Tuttavia si ritiene lo stesso un’impresa super enorme, in termini di dispendio di risorse economiche e energetiche, tali da non giustificarne la realizzazione. Ad ogni modo, altre criptovalute hanno sviluppato la loro tecnologia cercando di rimediare alla possibilità di questo eventuale attacco teorico. Il sistema è gestito da un software non manipolabile dall’esterno. Questo poiché alla base dello sviluppo del Bitcoin vi era la volontà, del suo ideatore, di creare un sistema non controllabile da governi e banche considerate causa della crisi finanziaria del 2009.
I pagamenti in Bitcoin e criptovalute sono sicuri?
Per rispondere alla domanda sulla sicurezza dei pagamenti in criptovalute possiamo dire che in termini di sicurezza non è molto differente dall’eseguire altri pagamenti. I costi dei pagamenti sono inferiori a quelli di un bonifico o dell’utilizzo delle carte bancomat. Tuttavia occorre precisare che gli scambi di criptovalute, attualmente, sono sistemi di scambio non regolamentati. Per questo motivo nell’eseguire transazioni di pagamento tra operatori è consigliabile effettuare pagamenti solo verso operatori di cui si ha un ragionevole grado di fiducia.
Nell’eseguire le transazioni di pagamento con operatori sconosciuti o di dubbia operatività ci si potrebbe imbattere in truffe e vedersi sottrarre o perdere le proprie criptovalute. Un eventuale pagamento effettuato in criptovalute è irreversibile e solo l’altra parte, se concorde, può restituire il valore corrisposto nella transazione.
Questo in ogni caso non è molto differente dal ricevere il cosi detto “pacco” nell’effettuare transazioni di pagamento con i sistemi di pagamento tradizionali. Pensiamo, ad esempio, a chi prenota una vacanza su portali di tour operator che poi spariscono o affittano un appartamento online su siti poco conosciuti. Molto spesso, nei casi usati come esempio, si incorre nel rischio di inviare i propri soldi verso il nulla. Nel caso, invece, di acquisto vacanza su un portale conosciuto e sicuro, abbiamo una maggiore garanzia di ottenere il prodotto acquistato. Per dirla in altre parole, quindi, nell’utilizzare le criptTecnologiaovalute occorre in primo luogo avere accortezza. Come insegnava Carlo Collodi nel racconto di Pinocchio non credere al Gatto ed alla Volpe e lasciare “gli zecchini” nelle loro mani.
Cosa vuol dire avere accortezza nell’utilizzare Bitcoin e criptovalute?
Occorre tenere a mente che l’utilizzo dei Bitcon e delle criptovalute non è proprio intuitivo e allo stesso tempo somma vari rischi. Pensiamo al rischio delle rapide variazioni di valore, al corretto uso della tecnologia, al cyber rischio ed altri. Occorre sottolineare che l’utilizzo delle criptovalute attualmente non è un mercato regolamentato. Per questo motivo sconsigliamo di improvvisarsi esperti nel mondo delle criptovalute e gettarsi con impeto nel loro utilizzo. Nel caso si voglia iniziare a muovere i passi verso il loro utilizzo, abbiate un approccio cauto. Nell’eventualità chiedete al riguardo a chi può saperne più di voi, stando sempre attenti a personaggi come il Gatto e la Volpe descritti da Collodi.
Nel mondo organizzazioni ed utilizzatori di criptovaluta sono in costante e progressivo aumento, come si può vedere nella Mappa delle attività che accettano Bitcoin. Per questo motivo operare transazioni di pagamento in criptovalute non è impensabile o particolarmente rischioso una volta compreso il suo funzionamento ed i rischi associati.
Come posso pagare in Bitcoin e criptovalute i servizi ed i corsi di formazione AGRsicurezza?
Se già siete avvezzi all’uso del Bitcoin e delle criptovalute, per acquistare i corsi sul sito pagando con monete digitali, vi basterà selezionare il corso sul sito e procedere con l’acquisto verso il carrello. Inserito il prodotto nel carrello acquisto e procedendo con il pagamento potrete selezionare l’opzione di pagamento in criptovalute durante la fase di pagamento. Nel caso non siete pratici di criptovalute ma vorreste iniziare a comprendere il loro funzionamento, qui in AGRsicurezza siamo disponibili a darvi qualche consiglio per iniziare a comprendere il loro utilizzo.
Alle volte, alla nostra richiesta di fornire il codice di fatturazione elettronica, alcuni affermano: “non ho partita IVA e codice di fatturazione elettronica come faccio?”
La risposta alla domanda può variare a seconda del possesso di una email di posta certificata, comunemente detta PEC, oppure no. In aggiunta occorre specificare che per le attività economiche, dal primo gennaio 2019, vi è l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico.
Per questo nel caso di emissione di Fatture Elettroniche nei confronti di soggetti che sono consumatori finali, ossia privi di partita iva, AGRsicurezza nel compilare la fattura elettronica dovrà solamente compilare il campo “Codice destinatario” con codice convenzionale composto da nr. 7 zeri (ossia: 0000000) ed il campo “Codice Fiscale” con il dato fornito dall’acquirente.
Quindi l’emissione della fattura elettronica, ai privati senza partita IVA, sarà effettuata con l’indicazione del codice fiscale. Nel caso codice fiscale e codice convenzionale siano inseriti in modo errato la fattura sarà scartata dal Sistema di Interscambio Elettronico. Stessa cosa nel caso in cui i codici non siano entrambi inseriti, la fattura sarà scartata dal Sistema di Interscambio.
Ma se non ho partita IVA e codice di fatturazione elettronica come faccio ha verificare la fattura?
Inserito il codice fiscale, in fase di emissione della fattura elettronica, il sistema d’interscambio fiscale andrà a depositare la fattura nel cassetto fiscale del destinatario. Il destinatario della fattura potrà visionare la fattura nell’area web “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
In caso il soggetto acquirente, privo di partita IVA, dispone di una email di posta certificata (PEC) sarà possibile utilizzare la stessa per l’emissione della fattura. In questo caso il sistema di interscambio (SDI) provvederà a consegnarla direttamente al destinatario. Utilizzando questa modalità, il soggetto privato può rinunciare al ritiro del formato cartaceo o alla ricezione del formato analogico al proprio indirizzo di posta mail ordinaria. In caso di mancata rinuncia il venditore è obbligato ad inviare copia di tipo analogico (carta stampata o stampa .pdf) via posta o tramite casella di posta elettronica ordinaria. La copia di tipo analogica potrà riportare indicazione che è copia dell’originale depositata presso l’area web “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Concludendo, nel caso di nostra richiesta del codice di fatturazione ci comunicate “non ho partita IVA e codice di fatturazione elettronica come faccio?“, ricordate di essere pronti a fornirci il vostro codice fiscale.
Ho pagato il corso personalmente, posso avere la fattura intestata a nome della ditta?
L’acquisto di un prodotto o servizio effettuato per conto aziendale o del datore di lavoro, permette di poter ricevere la fattura intestata a terzi. Il soggetto che effettua il pagamento è un fruitore della prestazione per conto dell’organizzazione di appartenenza. Infatti la fattura intestata risulterà effettivamente intestata a chi richiede la prestazione del servizio o la cessione dei beni. Per questo motivo il soggetto, pagante, che agisca legittimamente in nome e conto di un’organizzazione potrà ricevere la fattura intestata al soggetto da lui rappresentato.
L’Art 21 del D.P.R. n.633/1972 (Testo Unico IVA) alle lettere e) e f) stabilisce i contenuti della fattura. Questa deve contenere ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto committente e numero di partita IVA. Nel caso non si disponga di un numero di partita IVA dovrà essere indicato il Codice Fiscale.
La fattura può, quindi, essere intestata al soggetto che ha fruito della prestazione anche se la spesa è stata sostenuta da una persona diversa.
Ad ogni modo, per poter richiedere tale facoltà, occorre poter dimostrare che l’acquisto sia stato autorizzato dalla propria azienda o datore di lavoro. Per questo occorre offrire una evidenza dell’identità e dei motivi per i quali il soggetto ha effettuato il pagamento per l’azienda.
cosa occorre comunicarvi poter ricevere la fattura intestata a nome dell’azienda?
Solitamente nel caso di richiesta di emissione fattura verso soggetti differenti dal richiedente il prodotto o servizio, provvediamo sempre a verificare l’autorizzazione all’acquisto. Chiediamo la compilazione di un formulario nel quale siano indicati i dati aziendali e del soggetto utilizzatore del servizio. Nel caso di acquisto sul sito in fase di registrazione si dovrà cliccare sul link “Sei un’azienda? SI” e compilare i campi inerenti a ragione sociale e Partita IVA. In questo modo la fattura sarà intestata alla ditta ed ad esempio l’attestato riporterà i dati del corsista.
Per questo motivo, nel caso di acquisto a titolo aziendale, occorre sempre concordare con la propria organizzazione aziendale di poter procedere all’acquisto. Nel caso, a seguito di nostra verifica, non sarà possibile verificare il consenso della vostra organizzazione aziendale saremo costretti ad emettere la fattura a vostra nome.
Potremmo rendere disponibili corsi gratuiti per lavoratori in occasione del lancio di offerte promozionali o azioni di sensibilizzazione su tematiche di particolare rilievo. Offerte di questo tipo potrebbero essere accessibili in un periodo di tempo limitato oppure essere soggette a limitazioni.
Solitamente per accedere alle offerte rilasciamo dei coupon per l’iscrizione al corso. Utilizzando un coupon valido, per registrarsi ai corsi, avrete la possibilità di accedere al corso gratis. Per utilizzare un coupon promozionale, basterà accedere alla pagina del corso da acquistare, selezionare gli ingressi da acquistare e successivamente procedere al carrello. All’interno del carrello troverete l’apposito campo per l’inserimento del codice coupon. Concludendo l’ordine, il coupon sconto sarà applicato all’ordine.
I corsi gratuiti per lavoratori potrebbero essere attivati anche in caso di sviluppo di opportunità formative con altri enti di formazione. Pensiamo, ad esempio, ad enti pubblici, scuole, università, istituti professionali, agenzie per il lavoro o simili.
In caso attivazione di corsi gratuiti per lavoratori potremmo prevedere il rilascio ai partecipanti dell’attestato formativo, valido ai sensi di legge, in sicurezza sul lavoro.
Sono validi i corsi gratuiti per lavoratori o che offrono la formazione in sicurezza sul lavoro gratis?
Per comprendere se i corsi gratuiti per lavoratori sono validi occorre comprendere come sono effettivamente strutturati i corsi. Alle volte ci si potrebbe imbattere in corsi promossi come gratuiti ma nei quali l’organizzatore non è abilitato a rilasciare attestati. In altri casi in corsi svolti in modo incompleto e non conforme alle normative. In questi casi gli attestati formativi non sono validi ai sensi di legge.
Molto di frequente, alcune organizzazioni, promuovono i loro corsi affermandone la gratuità. Successivamente scoprite che non sono stati rilasciati attestati validi ai sensi di legge o che per ricevere l’attestato formativo dovete pagare.
La normativa in ambito sicurezza sul lavoro, prevede che i corsi debbano rispondere a determinate caratteristiche affinché la formazione dei lavoratori sia considerata valida.
Spesso capita di sentire, ad esempio, di organizzazioni che offrono corsi online gratuiti. Successivamente si scopre che questi corsi non rispondono ai requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni per la formazione in modalità E-learning. In altri casi come, ad esempio corsi antincendio o corsi di primo soccorso, spesso è offerta gratuitamente solo la parte teorica. I corsi antincendio e primo soccorso prevedono obbligatoriamente una formazione pratica. Non sono validi i corsi dove si frequenta solo la teoria e perciò per completare la formazione pratica vi sarà chiesto di pagare.
Precisiamo che, per i corsi che prevedono lo svolgimento della prova pratica, eventuali attestati rilasciati senza aver svolto la formazione pratica non sono validi ai sensi di legge.
È possibile utilizzare fondi di finanziamento per formare gratis i lavoratori?
Si, ci sono organizzazioni che promuovono la possibilità accedere gratuitamente alla formazione tramite fondi paritetici inter-professionali (art.118 legge 388/2000). In questi casi occorrerà scegliere di versare parte dei contributi solitamente versati all’INPS, pari allo 0,30% della retribuzione di lavoratori, all’organismo che gestisce il fondo. Successivamente l’organismo di gestione, agendo in qualità di fornitore di servizi esterni, gestisce la procedura per l’erogazione dei corsi formativi. A quel punto potreste verificare la presenta di ulteriori costi per la gestione della fase organizzativa. In altri casi non trovare, nel catalogo dei corsi organizzati, il corso che risponde alle vostre esigenze sia in contenuti sia in tempi di frequenza.
Altre opportunità potrebbero emergere da fondi pubblici o regionali, occorrerà verificare se i requisiti del bando prevedono la possibilità di finanziare la formazione in sicurezza sul lavoro per i dipendenti, in modo totale o parziale. In caso positivo occorrerà redigere il progetto da sottoporre all’approvazione dell’ente pubblico. Nel formulare la domanda potreste però, in caso non provvediate da soli, dover ricorrere ad un consulente esterno con conseguente aggravio di costi. In altri casi, sottomessa la domanda, i tempi di valutazione da parte dell’ente pubblico potrebbero essere lunghi oppure risultare in una valutazione negativa del progetto. In questi casi potreste non accedere ai fondi in tempo utile o aver formulato un progetto non ammesso a finanziamento.
meglio utilizzare corsi a pagamento o ricercare corsi gratis per formare i propri lavoratori?
Nell’affrontare la formazione dei lavoratori, se siete alla ricerca di opportunità formative gratuite, occorre essere sempre attenti a valutare attentamente l’offerta. Verificare l’organizzazione della formazione, se il percorso formativo è valido e se sono presenti costi per ottenere l’attestato ed una formazione valida ai sensi di legge sono attività che assorbono tempo. Formare i lavoratori con corsi gratuiti senza verificarne la conformità alla legge, potrebbe esporre al rischio di svolgere corsi non validi. Dal’altro lato valutare le offerte di mercato per la formazione dei lavoratori e verificare quella migliore per le vostre esigenze è più agevole. Un corso valido e svolto in tempi certi, anche a fronte di un pagamento, vi permetterà di essere in regola con le normative in sicurezza sul lavoro in modo più rapido e semplice.
Verifica le nostre offerte formative nel Catalogo corsi di formazione AGRsicurezza
Capita che alle volte, al fine di organizzare i vostri pagamenti ci chiedete: “quando ricevo la fattura elettronica per l’acquisto effettuato?”
La fattura per accedere alla formazione e per l’acquisto dei servizi AGRsicurezza è emessa a seguito della vostra conferma e consenso all’acquisto. Solitamente emettiamo la fattura contestualmente all’acquisto di un prodotto o prima della fruizione del servizio o del corso. In nessun caso emettiamo fatture senza il preventivo consenso e conferma del cliente all’acquisto di prodotti e servizi.
In generale la conferma del vostro acquisto può verificarsi in due modalità: acquisto effettuato sul sito o contatto diretto con l’azienda. Tali modalità implicano una successiva conferma di voler procedere ad un acquisto da parte vostra.
Nel primo caso, acquisto effettuato sul sito, la conferma si verifica al momento della prosecuzione del pagamento di quanto inserito nel carrello acquisti. In caso di acquisti effettuati tramite contatto diretto, la fattura è emessa a seguito della riconsegna della proposta di preventivo firmata da parte vostra. Proposta di preventivo potrà anche essere firmata dal responsabile della vostra organizzazione. Per l’emissione della fattura verifichiamo il vostro espresso consenso a voler ricevere la fattura di acquisto e di voler procedere alla fruizione dei servizi.
Al momento della decisione di acquistare i nostri servizi, a tutte le imprese che fatturano in Italia, chiediamo di indicarci il codice unico di fatturazione elettronica. Ricevuto il codice di fatturazione elettronica, procederemo alla creazione ed invio della fattura. In questo caso la fattura sarà consegnata tramite il sistema di interscambio previsto per le fatture di tipo elettronico.
quando ricevo la fattura elettronica nel caso ho sede all’estero o sono un privato privo di codice di fatturazione elettronica?
Nel caso di organizzazione estera o soggetto privato provvederemo a consegnare una copia della fattura in formato analogico. La copia della fattura sarà recapitata tramite lettera, in formato cartaceo, all’indirizzo da voi indicato per la ricezione della fattura oppure come stampa .pdf alla vostra casella di posta elettronica ordinaria.